Contribuzioni minori aziende speciali: i chiarimenti Inps
di Redazione Scarica in PDFL’Inps, con circolare 3 aprile 2024, n. 53, fornisce chiarimenti circa la contribuzione minore dovuta per le aziende speciali di cui all’articolo 114, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.
Si tratta delle aziende strumentali agli Enti locali le quali sono istituite al fine di gestire i servizi pubblici per la produzione di beni e servizi, sempre nell’ambito dell’oggetto dell’ente territoriale, al fine di promuoverne lo sviluppo delle annesse comunità.
La circolare n. 53 ricorda come tali aziende siano caratterizzate dalla coesistenza di due anime:
- una di matrice pubblica (riconducibile alla finalità di perseguire un interesse collettivo);
- l’altra privatistica, orientata al conseguimento di un risultato economico positivo.
Con la circolare n. 53, l’Inps passa in rassegna le contribuzioni minori (diverse da quella IVS) analizzando per ciascuna i relativi obblighi.
Viene, quindi, chiarito che sono dovute le contribuzioni a copertura delle assicurazioni dei trattamenti di malattia, maternità, Fondo Tesoreria, Fondo Garanzia, NASpI, Fondo di Integrazione Salariale (i datori di lavoro rientranti nelle aziende speciali rientrano a prescindere nel campo di applicazione e quindi tutela del FIS), CIGS (aziende che nel semestre precedente occupano almeno 15 dipendenti per effetto dell’universalizzazione degli strumenti di sostegno al reddito); per quanto riguarda quella ex CUAF, è dovuta limitatamente al personale che non rientra tra quello rispetto al quale i trattamenti di famiglia siano spettanti in forza di legge o di atto amministrativo.