7 Dicembre 2017

Contribuzione Inps commercianti per i soci

di Roberto Lucarini

È nota a tutti, diciamolo pure senza mezzi termini, la necessità di entrate che ha il nostro Istituto previdenziale per far fronte alle ingenti uscite cui è costretto mensilmente; cosa legittima, ci mancherebbe.

Meno nota ai più, se non agli sfortunati che hanno avuto modo di incapparvi personalmente, la lotta che l’Inps ha nel tempo scatenato verso i soggetti soci di società personali (Snc o Sas) o di Srl.

La questione, che è poi uno dei risultati di quanto esposto in premessa, si può riassumere in questo modo: sei socio di un ente societario e ne hai la responsabilità? Bene, allora sei iscrivibile alla Gestione commercianti e devi versare la relativa contribuzione obbligatoria. Ciò vale per i soci di Snc o di Srl, come pure per gli accomandatari di Sas.

Sostenendo questa tesi, l’Inps ha dapprima iscritto il soggetto alla gestione previdenziale, con effetti anche retroattivi pur nei limiti prescrizionali, quindi ha richiesto, con avviso di pagamento, la contribuzione dovuta.

Ne è scaturito un inevitabile contenzioso; non parlo di quello amministrativo, sovente inutile, ma di quello giudiziale. Negli anni, pian piano, si sono succedute sentenze di merito e di legittimità, arrivando finalmente i magistrati a tracciare una sorta di via maestra.

Il dato fondamentale si riscontra in quanto espresso dall’articolo 1, comma 203, L. 662/1996, meglio, dalla necessità, imprescindibile, che il lavoro del socio debba rivestire tutti i caratteri indicati nella norma citata. Si tratta, in massima sintesi, della necessità che il socio:

  • sia titolare o gestore in proprio dell’impresa, la quale risulti organizzata e/o diretta prevalentemente con il suo lavoro;
  • assuma la responsabilità dell’impresa così come di tutti gli oneri e i rischi relativi alla gestione;
  • partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Senza tali caratteri il socio non è iscrivibile, così come non lo è nel caso di attività societaria di mera riscossione di canoni di locazione d’immobili o di affitto d’azienda; queste le conclusioni cui punta la giurisprudenza.

È vero, quindi, che l’analisi fattuale deve essere svolta caso per caso. È vero, in più, che spetta all’Inps provare la sussistenza dei caratteri anzidetti e che, quindi, tale prova non può mai essere ottenuta da presunzioni semplici, che deducano dal ruolo di socio di una società di persone (di accomandatario nelle Sas), ovvero di socio unico di Srl, la necessarietà dell’obbligo contributivo.

La speranza, adesso, è che l’Istituto previdenziale abbandoni l’atteggiamento fin qui seguito, adeguandosi a quelli che sono i dettami legislativi, così come ribaditi con chiarezza in numerose recenti sentenze della Suprema Corte.

 

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