Contribuzione Inps commercianti per i soci
di Roberto LucariniÈ nota a tutti, diciamolo pure senza mezzi termini, la necessità di entrate che ha il nostro Istituto previdenziale per far fronte alle ingenti uscite cui è costretto mensilmente; cosa legittima, ci mancherebbe.
Meno nota ai più, se non agli sfortunati che hanno avuto modo di incapparvi personalmente, la lotta che l’Inps ha nel tempo scatenato verso i soggetti soci di società personali (Snc o Sas) o di Srl.
La questione, che è poi uno dei risultati di quanto esposto in premessa, si può riassumere in questo modo: sei socio di un ente societario e ne hai la responsabilità? Bene, allora sei iscrivibile alla Gestione commercianti e devi versare la relativa contribuzione obbligatoria. Ciò vale per i soci di Snc o di Srl, come pure per gli accomandatari di Sas.
Sostenendo questa tesi, l’Inps ha dapprima iscritto il soggetto alla gestione previdenziale, con effetti anche retroattivi pur nei limiti prescrizionali, quindi ha richiesto, con avviso di pagamento, la contribuzione dovuta.
Ne è scaturito un inevitabile contenzioso; non parlo di quello amministrativo, sovente inutile, ma di quello giudiziale. Negli anni, pian piano, si sono succedute sentenze di merito e di legittimità, arrivando finalmente i magistrati a tracciare una sorta di via maestra.
Il dato fondamentale si riscontra in quanto espresso dall’articolo 1, comma 203, L. 662/1996, meglio, dalla necessità, imprescindibile, che il lavoro del socio debba rivestire tutti i caratteri indicati nella norma citata. Si tratta, in massima sintesi, della necessità che il socio:
- sia titolare o gestore in proprio dell’impresa, la quale risulti organizzata e/o diretta prevalentemente con il suo lavoro;
- assuma la responsabilità dell’impresa così come di tutti gli oneri e i rischi relativi alla gestione;
- partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Senza tali caratteri il socio non è iscrivibile, così come non lo è nel caso di attività societaria di mera riscossione di canoni di locazione d’immobili o di affitto d’azienda; queste le conclusioni cui punta la giurisprudenza.
È vero, quindi, che l’analisi fattuale deve essere svolta caso per caso. È vero, in più, che spetta all’Inps provare la sussistenza dei caratteri anzidetti e che, quindi, tale prova non può mai essere ottenuta da presunzioni semplici, che deducano dal ruolo di socio di una società di persone (di accomandatario nelle Sas), ovvero di socio unico di Srl, la necessarietà dell’obbligo contributivo.
La speranza, adesso, è che l’Istituto previdenziale abbandoni l’atteggiamento fin qui seguito, adeguandosi a quelli che sono i dettami legislativi, così come ribaditi con chiarezza in numerose recenti sentenze della Suprema Corte.
Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il form sottostante.
Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
7 Dicembre 2017 a 14:14
buongiorno a completamento di quanto commentato in merito alla contribuzione commercianti potreste completare l’articolo considerando anche il caso di un socio di snc lavorante iscritto correttamente alla gestione commercianti e contemporaneamente
a) socio di srl commerciale in cui non svolge alcuna attivita’
b) socio di srl attività industriale in cui non svolte alcuna attività
per il solo fatto di essere iscritto alla gestione commercianti in qualita’ di socio di snc è obbligato ,in sede di DETERMINAZIONE dei contributi , A CONSIDERARE TUTTI I REDDITI SIA DELLA SNC CHE DEI DELLE SRL ?
La circolare inps sembra includere tutti i redditi per il solo fatto che il socio risulti iscritto alla gestione commercianti.
grazie
1 Gennaio 2018 a 20:10
Buongiorno e complimenti per l’articolo,
sono socio maggioritario nonchè amministratore unico di una srl che opera nel settore della produzione audiovisiva (ateco 59.11), con scarni utili quando presenti come molte delle società che operano in questo settore operando prevalentemente grazie a contributi pubblici a valere sui singoli progetti. La società opera da più di tre anni e , sentito il parere del commercialista, ad oggi non mi sono mai iscritto alla gestione separata ne mai pagato un compenso per il lavoro di amministratore perchè la società non aveva proprio la necessaria liquidità. Cosa mi consiglia di fare?
Grazie
Francesco
8 Gennaio 2018 a 15:39
Salve Francesco,
la ringrazio, anzitutto, per l’attenzione.
Mi pare che il suo problema sia legato esclusivamente alla gestione separata Inps. Mi dice, tuttavia, che la società non le ha mai pagato alcun compenso quale amministratore. Stando così la situazione non ha, per adesso, alcun onere relativamente all’iscrizione ed a tale contribuzione. Questo, infatti, scatterà soltanto la momento di un eventuale erogazione di un compenso. Attenzione, quindi, a tale ipotesi.
Cordiali saluti.
Roberto
18 Febbraio 2019 a 20:20
Gentile Dott Lucarini,
anzitutto la ringrazio per la completezza di questi articoli che trattano la contribuzione inps per i soci, sono senza dubbio i più completi che ho potuto leggere online. Grazie per questo servizio di condivisione. Se ha tempo anche per me, vorrei avere la conferma del ragionamento, sulla base di quanto ho letto e spero “compreso”. Sas di due soci, io accomandataria (amministratrice e lavoratrice), il secondo è socio di capitale ma non lavoratore dunque esente da contribuzione inps. Il mio compenso come amministratrice prevede la contribuzione INPS in Gestione Separata, tuttavia successivamente con il reddito d’impresa, pagherò anche in Gestione Commercianti l’Inps calcolandola in base alla mia quota di partecipazione (il 30%). E’ corretto dire che nel mio caso avrò una doppia imposizione quindi? La ringrazio nuovamente e le auguro buon lavoro. Cordialmente Valentina