27 Marzo 2018

Contributo non dovuto, restituzione incerta

di Elena Valcarenghi

Pensieri in ordine sparso.

Ho letto la circolare Inps n. 37/2018 che, considerate le risultanze della verifica sulla bontà degli adempimenti in materia di Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui alla L. 296/2006, ha fornito le istruzioni per le aziende che, pur non essendovi tenute per mancanza dei requisiti, abbiano comunque versato contribuzione.

In sintesi estrema, la posizione dell’Istituto è la seguente:

  • i versamenti non dovuti, comunque effettuati da aziende con regolarità contributiva, pur in assenza dei presupposti dell’obbligo contributivo, sono validi a tutti gli effetti e non saranno rimborsati (l’Inps, per contro, erogherà direttamente al lavoratore il Tfr e le relative anticipazioni in riferimento alla quota maturata dal dipendente a far data dal 1° gennaio 2007 – o, se successiva, dalla data di inizio del rapporto di lavoro – e sino alla data di attribuzione del codice di autorizzazione apposito 7W);
  • i versamenti non dovuti, comunque effettuati da aziende senza regolarità contributiva, in assenza dei presupposti dell’obbligo contributivo, e che non aderiscano all’invito dell’Inps a regolarizzare la propria posizione, non liberano il datore di lavoro dall’obbligo di erogare le prestazioni e potranno essere chiesti a rimborso nel termine della prescrizione ordinaria decennale.

Aggiungo che, in caso di richiesta di rimborso, occorre tener presente quanto segue:

  • si deve presentare istanza di restituzione delle somme indebitamente versate al predetto Fondo, tenendo conto della prescrizione;
  • occorre provvedere all’invio dei flussi rettificativi relativi ai periodi interessati dal rimborso;
  • la somma rimborsabile sarà calcolata al netto delle somme conguagliate dalle aziende per via della liquidazione già operata del Tfr, a titolo definitivo ovvero di anticipazione, ai lavoratori aventi diritto;
  • la quantificazione delle somme da rimborsare sarà operata attraverso appositi accertamenti, anche di natura ispettiva, nel corso dei quali sarà preliminarmente calcolata e addebitata, con l’aggiunta degli interessi legali in luogo delle sanzioni civili, la fruizione indebita delle misure compensative stabilite dall’articolo 10, D.Lgs. 252/2005;
  • l’Inps rimborserà solo dopo aver trattenuto gli eventuali ulteriori importi a proprio credito, oltre quelli relativi all’addebito delle misure compensative;
  • l’Inps, prima di rimborsare, effettuerà anche il controllo, nei casi previsti, presso Agenzia delle Entrate – Riscossione;
  • nella determinazione del soggetto titolare del credito sono fatti salvi gli effetti conseguenti all’applicazione dell’articolo 2112 cod. civ. in tema di trasferimento d’azienda;
  • l’Inps, per quanto concerne le misure compensative di natura fiscale ex articolo 10, comma 1, D.Lgs. 252/2005, fornirà all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei datori di lavoro interessati per favorire le conseguenti operazioni di competenza della predetta Agenzia.

Converrà forse aderire all’invito a regolarizzare, ove possibile; l’elenco spaventa per la complessità. Se poi qualcuno contava di poter recuperare l’indebito si metta il cuore in pace. Quanto scritto dall’Inps ha pragmaticamente senso, in fondo.

Norma del 2006, in vigore dal 2007; istruzioni sul non dovuto del 2018. Normale?

Certo, hanno dovuto effettuare i controlli, ma a me paiono tempi molto lunghi. Vero anche che chi ha versato non essendovi tenuto ha sbagliato in proprio: nessuno si sottragga alle proprie responsabilità, per quanto talvolta non aiutato a far bene.

Il punto non è, però, nemmeno questo. Come mai in questi anni, pur essendo i soggetti interessati privi dei requisiti, se non anche dei codici di autorizzazione previsti, hanno potuto versare somme indebite senza che ciò emergesse, consentendo di correggere prontamente la situazione?

Immagino che nel frattempo l’Istituto abbia ricevuto i dati dalle aziende e li abbia anche controllati.

Le verifiche non hanno rilevato incongruenze?

La circolare informa che il controllo in ordine alla sussistenza delle condizioni ai fini dell’obbligo di versamento del Tfr al Fondo tesoreria è stato condotto, nel corso degli anni, avvalendosi soprattutto delle attività di accertamento di natura ispettiva. Perché? Le procedure in uso non rendono disponibili gli elementi necessari? Non è strano che chi crea i sistemi non abbia poi le utilità opportune?

Noi ci dobbiamo adeguare, ma loro dispongono. C’è qualcosa che non quadra, in primo luogo i tempi.

Perché pretendere l’assolvimento degli obblighi quando ancora il metodo non è calibrato?

Così facendo chi opera a carte ancora in movimento può sbagliare più facilmente e chi predispone le procedure in tutta fretta forse non riesce a ottimizzare lo strumento.

Non si potrebbe attendere che tutto sia chiaro prima di rendere operativi gli obblighi?

Pensate alle agevolazioni per assunzioni di giovani dal 2018: utility Inps ad hoc per la verifica dell’assenza di pregressi rapporti a tempo indeterminato, ma senza valore certificativo perché potenzialmente incompleta, con consiglio di raccogliere la dichiarazione dal lavoratore. Chi vuole assumere godendo dell’agevolazione lo farà ancora a rischio e pericolo suo, per quanto ridotto. Senza considerare i risultati falsi negativi che si producono per le assunzioni già effettuate per le quali si voglia eseguire il controllo, ma pare stiano sistemando anche questo aspetto.

Non è mia intenzione infierire, ma a quando un sistema più semplice che consenta una comprensione immediata così da evitare gli errori e i rimedi tardivi?

Possiamo farcela, ne sono certa.

 

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