23 Settembre 2016

Contributo di maternità autonome sotto la lente della Fondazione

di Redazione

La Fondazione studi dei consulenti del lavoro, con parere n. 9 del 22 settembre 2016, pone in evidenza l’iniquità del sistema previdenziale per le lavoratrici madri titolari di partita Iva o che svolgono un’attività autonoma rispetto alle lavoratrici madri dipendenti.

Le lavoratrici autonome hanno diritto in gravidanza a un’indennità di maternità che sostituisce il reddito perduto nel periodo di interruzione del lavoro, ma tale indennità, essendo sostitutiva di un reddito, costituisce base imponibile Irpef. Si realizza, così, il paradosso previdenziale: l’indennità forma base imponibile fiscale e contemporaneamente diventa base imponibile su cui pagare i contributi previdenziali e assistenziali.

Per le lavoratrici dipendenti, invece, il datore di lavoro può beneficiare di un’esenzione contributiva totale.

Il parere evidenzia anche come tale diversità di trattamento si rifletta sulla tutela pensionistica e sulla misura della prestazione, ridotta notevolmente per le lavoratrici autonome.

 

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