Contributo di solidarietà in caso di cessazione dell’attività aziendale
Il Ministero del Lavoro, con nota n.21091 del 21 ottobre, ha chiarito le modalità di concessione ed erogazione del contributo di solidarietà nei casi di sopravvenuta cessazione dell’attività aziendale in corso di solidarietà, distinguendo tra istanze di solidarietà presentate prima e dopo il 18 novembre 2014, data di entrata in vigore della circolare n.28/14 del Ministero del Lavoro.
Nel caso di istanze acquisite dalle DTL competenti in data antecedente il 18 novembre 2014 trova applicazione la circolare n.20/14, secondo cui la cessazione dell’azienda determina il venir meno della finalità del contributo di solidarietà: l’azienda perde pertanto il diritto all’erogazione dell’ammortizzatore e viene individuato dalle DTL l’ammontare della quota di contributo spettante ai singoli lavoratori interessati.
Viene inoltre precisato che la quota aziendale deve essere rimborsata qualora ne sia stata non solo concordata la devoluzione a beneficio dei lavoratori, ma sia stata anche posta in essere l’anticipazione ai lavoratori da parte dell’azienda.
Nel caso di istanze di solidarietà acquisite dalle DTL territorialmente competenti in data successiva al 18 novembre 2014 trova invece applicazione la circolare n.28/14, secondo cui le DTL dovranno individuare l’ammontare da restituire all’impresa solo nel caso in cui l’impresa abbia già anticipato la quota spettante ai lavoratori ed, eventualmente, anche la propria quota, qualora nell’accordo sindacale sia prevista la devoluzione da parte dell’azienda.
Si delineano quindi le seguenti 4 ipotesi:
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l’accordo sindacale prevede la devoluzione della quota di contributo aziendale a favore dei lavoratori e c’è stata anticipazione: all’azienda viene erogato tutto il contributo;
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l’accordo sindacale non prevede la devoluzione della quota di contributo aziendale a favore dei lavoratori e c’è stata anticipazione: viene erogata solo la quota del contributo dei lavoratori;
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l’accordo sindacale prevede la devoluzione della quota di contributo aziendale a favore dei lavoratori e non c’è stata anticipazione: ai lavoratori viene erogata solo la loro quota del contributo;
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l’accordo sindacale non prevede la devoluzione della quota di contributo aziendale a favore dei lavoratori e non c’è stata anticipazione: ai lavoratori viene erogata solo la loro quota del contributo.
Diversamente, se la cessazione dell’attività aziendale si è verificata dopo la chiusura del periodo di solidarietà, la quota aziendale è in ogni caso riconosciuta all’azienda.
La nota ministeriale interviene anche in materia di licenziamenti in corso di solidarietà, ricordando che in regime di solidarietà è vietato licenziare, se non per giusta causa. Qualora ciò avvenisse l’azienda perderebbe la quota di contributo per i dipendenti licenziati, anche se anticipata. Viceversa, se i licenziamenti dei lavoratori interessati alla solidarietà siano stati intimati dopo la chiusura del periodo di solidarietà, la quota aziendale va in ogni caso riconosciuta all’azienda, poiché ha garantito i livelli occupazionali per l’intero periodo di riferimento.