5 Ottobre 2016

Contribuenti decaduti: nuovo piano di rateazione

di Redazione

L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 41/E del 3 ottobre 2016, ha offerto istruzioni ai contribuenti decaduti dalla rateazione di somme chieste in pagamento dall’Agenzia delle entrate a seguito di accertamenti, che vogliano rateizzare i residui importi dovuti mediante un nuovo piano di rateazione, come previsto dal D.L. 113/2016, precisando i termini e le modalità degli adempimenti necessari per l’accesso al beneficio.

I contribuenti che abbiano scelto di avvalersi di uno strumento di definizione quale acquiescenza, adesione all’avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione, all’invito a comparire, e che siano poi decaduti tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016, possono essere riammessi alla rateazione presentando un’istanza all’Ufficio delle entrate entro il 20 ottobre 2016. Il primo pagamento va effettuato entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione con cui l’Agenzia approva la rateazione e indica l’importo della rata iniziale del nuovo piano rateale.

Il pagamento deve avvenire nei 60 giorni successivi alla ricezione della comunicazione, utilizzando il modello F24 con gli stessi codici tributo impiegati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione. Nei 10 giorni successivi al versamento il contribuente deve trasmettere all’Ufficio competente una copia della relativa quietanza di pagamento, a seguito della quale l’Ufficio predispone il piano di rateazione definitivo, con la corretta indicazione delle scadenze trimestrali delle rate successive determinate sulla base della data di versamento della rata iniziale. Il mancato pagamento di una rata successiva comporta la decadenza dal nuovo piano di ammortamento del debito.

Non possono, invece, sfruttare questa possibilità i contribuenti decaduti da una rateazione generata da altri istituti deflattivi del contenzioso disciplinati dal D.Lgs. 546/1992, quali conciliazione e accordi di mediazione.

 

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