20 Settembre 2018

Contratto a termine: le causali ingessano le mansioni

di Luca Vannoni

Il ritorno a un sistema vincolato nell’utilizzo del lavoro a termine sulla base di causali, o meglio, usando la terminologia del D.L. 87/2018, di condizioni – superata la soglia dei 12 mesi ovvero in caso di rinnovo – ha come effetto indiretto l’impossibilità di variare le mansioni del lavoratore, nell’alveo di legittimità dell’articolo 2103 cod. civ., in quanto il rapporto verrebbe a sganciarsi dalle condizioni specificate.

L’articolo 2103 cod. civ., che legittimerebbe variazioni nell’ambito del livello di inquadramento contrattuale nel rispetto della categoria, è norma volta a tutelare la professionalità del lavoratore: ma tale variazione toglierebbe la motivazione di quell’assunzione a termine.

A conferma di tale interpretazione, si segnala la recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 22188 del 12 settembre 2018, che ha stabilito l’illegittimità del termine apposto – in riferimento alla normativa del D.Lgs. 368/2001 applicabile al caso oggetto della pronuncia – in quanto la lavoratrice non era stata adibita alle mansioni che avrebbero consentito di realizzare la causale apposta al contratto. Il datore di lavoro aveva infatti assunto a tempo determinato per ragioni organizzative legate all’implementazione di un nuovo progetto aziendale una serie di lavoratori a termine, ma, in realtà, erano stati utilizzati per ragioni di fatto sostitutive dei lavoratori in forza che erano stati spostati su tale progetto.

Sicuramente, nella sequenzialità dei fatti, il progetto rappresentava l’innesco della necessità di assumere lavoratori a termine, ma l’obbligo di specificazione della causale ai fini della sua immutabilità richiedeva l’indicazione della motivazione legata alle effettive mansioni, cioè la sostituzione dei lavoratori già in forza che venivano spostati temporaneamente su un progetto.

Due, quindi, sono le indicazioni contenute in tale sentenza:

  • la legittimità delle causali o delle condizioni viene misurata alla luce delle mansioni concretamente svolte, aspetto che deve essere tenuto in considerazione sia nel momento in cui il lavoratore viene assunto, sia nel caso venga meno la condizione di assunzione nel corso del rapporto, prima della scadenza del contratto;
  • non è possibile variare le mansioni del lavoratore in corso del rapporto di lavoro, per la sopravvenienza di ragioni aziendali che, anche se fossero motivazioni legittime per l’apposizione del termine, trancerebbero la corrispondenza tra quanto formalizzato e l’effettività della prestazione.

Ipotizziamo un caso: il datore di lavoro, dopo 12 mesi liberi, proroga il contratto di altri 12 mesi per una condizione legittima, che, tuttavia, viene meno prima della scadenza del termine (una commessa eccezionale e non programmabile, che tuttavia si blocca in corso di realizzazione). Di riflesso, sul rapporto di lavoro si crea un vero e proprio corto circuito: da una parte, l’impossibilità di variare le mansioni non consente altre prestazioni di diverso contenuto del lavoratore, dall’altra, la perdita della commessa non consentirebbe, in base all’ordinamento giuslavoristico, l’interruzione del rapporto (non è una giusta causa: nel contratto a termine il gmo è inapplicabile), se non motivandolo con una sopravvenuta impossibilità dalla dubbia tenuta.

Come soluzione alla necessità di modificare la prestazione di lavoro non resterebbe che chiudere consensualmente il rapporto e rinnovarlo con la nuova condizione: questo comporterebbe, tuttavia, la necessità dello stop and go e l’applicazione degli oneri del rinnovo, rendendo così difficilmente percorribile tale soluzione.

 

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