15 Novembre 2016

Il contratto di solidarietà espansiva avrà nuova vita?

di Luca Caratti

È noto che il D.Lgs. 185/2016 sia intervenuto per correggere le disposizioni normative note sotto il nome di Job Acts.

In particolare la novella normativa interviene modificando il decreto che disciplina gli ammortizzatori sociali, introducendo la possibilità di trasformare un contratto di solidarietà difensiva in contratto di solidarietà espansiva. Lo scopo è, evidentemente, quello di consentire l’incremento dell’organico aziendale anche in costanza di strumenti volti a governare la crisi aziendale e che, quindi, non parrebbero poter consentire nuove assunzioni, salvo specifiche situazioni. La trasformazione potrà avvenire solo qualora il contratto di solidarietà difensiva sia in corso da almeno 12 mesi oppure sia stato siglato prima del 1° gennaio 2016.

Ulteriore ineludibile condizione è che la riduzione complessiva dell’orario di lavoro dei nuovi assunti non sia superiore a quella già stabilita nel contratto sottoscritto con le parti sociali. I lavoratori riceveranno un trattamento di integrazione salariale pari al 50% delle misura dell’integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integrerà la restante parte sino, almeno, alla misura dell’integrazione originaria, con il vantaggio, per il prestatore di lavoro, che questa quota non sarà imponibile né previdenziale né fiscale.

L’azienda, che ricordiamo essere necessariamente soggetto che può beneficiare di cassa integrazione guadagni straordinaria, potrà usufruire, alternativamente, delle agevolazioni introdotte dal decreto in parola. Nello specifico, per ogni lavoratore assunto sarà concesso un contributo, per ogni mensilità di retribuzione, pari per i primi 12 mesi al 15% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile. Tale contributo si ridurrà, fino ad azzerarsi a decorrere dal quarto anno di assunzione, al 10% e al 5%. In alternativa, qualora l’assunzione riguardasse un giovane di età non superiore a 29 anni, per i primi 3 anni di contratto sarà versata una contribuzione pari quella prevista per gli apprendisti. È opportuno precisare che sia il contributo che l’agevolazione spetteranno per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e quella della sua scadenza.

Ulteriore chiarimento necessario è relativo alla durata massima dell’intervento che, in sostanza, non può superare i 24 mesi, atteso che, complessivamente, l’utilizzo degli ammortizzatori sociali non può, comprensivi del contratto di solidarietà in corso da almeno un anno, superare i limiti di 36 mesi nel quinquennio mobile.

 

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