20 Febbraio 2025

Il contratto di rete non è uno schermo per somministrazioni illegittime

di Luca Vannoni Scarica in PDF

Il contratto di rete consente di realizzare collaborazioni tra imprese che possono generare forme flessibili di gestione dei rapporti di lavoro, una tra tutte il distacco, che trova il suo interesse, e la sua legittimazione, nella realizzazione del contratto di rete.

Tuttavia, se l’impressa retista, che procede al distacco dei propri lavoratori, è priva di “effettività” imprenditoriale nel settore, il distacco dei lavoratori perde di legittimità, come ha recentemente stabilito il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 378 del 16 ottobre 2024, con pesanti conseguenze per l’impresa che di fatto ha utilizzato tali lavoratori.

Il ricorso era stato presentato da un’impresa avverso pretese contributive, e relative sanzioni, innescate da una serie di verbali ispettivi, “per aver utilizzato lo schema negoziale del distacco per mere prestazioni di lavoro ed in elusione a norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore” attraverso lo schema del contratto di rete.

Il Tribunale ha tuttavia rigettato il ricorso, sulla base dell’insussistenza di un’effettiva attività di impresa che potesse giustificare l’adesione a un contratto di rete da parte dell’impresa che aveva effettuato il distacco (impresa formalmente dedita ad attività di autotrasporto, senza, tuttavia, essere iscritta al relativo Albo e senza possedere mezzi per lo svolgimento della relativa attività), tenuto conto anche della carenza di un’effettiva sede legale e amministrativa.

Ne consegue, come premesso, che l’impiego dei lavoratori presso l’impresa utilizzatrice è avvenuto al di fuori di qualsivoglia schema negoziale legittimante cosicché la fattispecie dev’essere necessariamente riqualificata come somministrazione di manodopera avvenuta in violazione delle norme di cui agli articoli 30 ss., D.Lgs. 81/2015, e, pertanto, sono state confermate le pretese contributive da parte del Tribunale di Perugia, oltre alla considerazione dei lavoratori come dipendenti dell’utilizzatore ad ogni effetto.

Welfare aziendale e politiche retributive