Contratti a tempo determinato in località turistiche: l’accordo territoriale della provincia di Brescia
di Francesco BosettiCome oramai ben noto, il c.d. Decreto Dignità (D.L. 87/2018, convertito con modificazioni dalla L. 96/2018) ha modificato radicalmente la disciplina del contratto a termine, introducendo misure, quali il reinserimento dell’obbligo delle causali e la riduzione della durata massima e del numero delle proroghe, che hanno avuto l’effetto di limitare la possibilità per le aziende di ricorrere a tale tipologia di contratto.
Unico “sopravvissuto” all’imposizione di questi restrittivi limiti di utilizzo è il contratto a termine stagionale, che ha conservato il privilegio di usufruire di una disciplina di maggior favore rispetto al contratto a termine ordinario che consiste nella:
- possibilità di superare i 24 mesi di durata massima per effetto di successioni di contratti a tempo determinato stagionale tra la stessa azienda e lo stesso lavoratore;
- esclusione dall’obbligo di indicare le causali previste dall’articolo 19, comma 2, D.Lgs. 81/2015, per i rinnovi e le proroghe di contratti stipulati per attività stagionali;
- esenzione dal limite legale del 20% e dalle eventuali limitazioni quantitative al numero di tempi determinati presenti in azienda previste dai Ccnl;
- non applicazione dell’obbligo di rispettare, ai fini del rinnovo, l’intervallo di tempo minimo tra un contratto e l’altro previsto dall’articolo 21, comma 2, D.Lgs. 81/2015.
Negli ultimi mesi si è assistito alla sottoscrizione di numerosi accordi di secondo livello tra le parti sociali, al fine di regolamentare l’utilizzo del contratto a termine stagionale, in pieno rispetto alle disposizioni del D.L. 87/2018, che conferiscono alla contrattazione collettiva la possibilità di definire le attività rientranti nell’alveo della stagionalità.
Un esempio è il verbale di accordo territoriale della provincia di Brescia del 7 giugno 2019, che, ai sensi dall’articolo 66, Ccnl Terziario, distribuzione e servizi, ha regolamentato l’utilizzo di contratti a tempo determinato di lavoratori stagionali per le aziende che applicano tale Ccnl, individuando le località turistiche interessate.
L’accordo territoriale, valido fino al 31 dicembre 2019, permette nel periodo di stagionalità intercorrente dal 1° giugno al 31 ottobre 2019:
- alle aziende che applicano integralmente il Ccnl Terziario, distribuzione e servizi, con unità locali situate nelle zone individuate dall’accordo (Alta Valle Camonica; Media e Bassa Valle Camonica, Lago d’Iseo e Franciacorta; Valle Trompia, Brescia e Pianura bresciana; Lago di Garda, Valle Sabbia e Lago d’Idro) di far fronte ai picchi stagionali di lavoro, usufruendo di una disciplina di maggior favore rispetto al contratto a tempo determinato ordinario, con la possibilità di riassumere lo stesso lavoratore anche per più stagioni, evitando così di disperdere risorse lavorative già formate e che conoscono la realtà aziendale;
- ai lavoratori di avere un’occupazione stabile che possa ripetersi per più stagioni, in quanto viene garantito loro il diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte della medesima azienda per le stesse attività stagionali.
Pertanto risulta apprezzabile l’operato delle parti sociali finalizzato ad incentivare l’utilizzo del contratto a termine stagionale che paradossalmente, pur godendo di una disciplina di maggior favore rispetto al contratto a termine ordinario, negli ultimi anni non è mai riuscito a conquistarsi il giusto appeal tra le aziende nella gestione di esigenze temporanee di lavoro frutto di picchi stagionali di commesse o ordini.
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