Contratti di rete: codatorialità e distacchi
di Fabrizio NativiL’Ispettorato nazionale del lavoro, con la circolare n. 7 del 29 marzo 2018, ha confermato che nell’ambito delle reti di impresa l’interesse del distaccante consegue “automaticamente” alla costituzione di una rete tra imprese, mentre ordinariamente il soggetto distaccante deve dimostrare l’esistenza di un proprio interesse.
Automaticità del distacco e codatorialità sono condizionati alla preventiva iscrizione nel Registro Imprese del contratto di rete. Nel contratto di rete deve essere definita anche della “platea” dei lavoratori ingaggiati in regime di codatorialità.
I lavoratori sono formalmente assunti, mediante l’assolvimento dei relativi adempimenti di legge (comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, consegna della dichiarazione di assunzione e registrazioni sul LUL) da una delle imprese partecipanti alla rete.
Il rapporto di lavoro è uno soltanto, ma il dipendente è obbligato a rendere la propria prestazione lavorativa in favore di 2 o più soggetti datoriali, titolari del relativo potere direttivo, pur risultando assunto formalmente da uno solo di essi. Il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che procede all’assunzione.
Il datore di lavoro formale rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
Sia per distacco che per codatorialità valgono i precetti di cui all’articolo 30, D.Lgs. 276/2003, relativi a mutamento mansioni o trasferimento dalla sede di lavoro. Gli obblighi di prevenzione e protezione per salute e sicurezza sono quelli previsti dal D.Lgs. 81/2008 per il distacco, anche per la codatorialità.
Nella codatorialità, tutti i codatori di lavoro sono solidalmente responsabili per retribuzioni e contribuzioni, ai sensi dell’articolo 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003 (si veda Corte Costituzionale, sentenza n.254/2017).
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