Consiglio di Stato: provvedimenti di disposizione e garanzia del diritto di difesa
di Redazione Scarica in PDFIl Consiglio di Stato, con sentenza n. 2778 pubblicata il 21 marzo 2024, interviene in merito ad alcuni aspetti inerenti ad accessi ispettivi, alla natura delle sanzioni e al necessario diritto di difesa, nel più ampio contesto del procedimento dell’accesso e dell’accertamento effettuato dal personale ispettivo del lavoro.
Con la sentenza in argomento, in Consiglio di Stato precisa anzitutto che il provvedimento di disposizione previsto dall’articolo 14, D.Lgs. n. 124/2004 deve intendersi riferibile anche a violazioni di norme derivanti dalla contrattazione collettiva, sebbene non sia fatto esplicito rinvio (che deve intendersi invece tacito e implicito) come avviene per l’esercizio dei poteri di disposizione di cui al precedente articolo 13 del medesimo D.Lgs. 124/2004.
Viene, poi, derubricato a ordinatorio il termine di trenta giorni entro il quale debbono concludersi i procedimenti amministrativi; viene, in particolare, confermata la volontà acceleratoria sottesa a tale previsione, che in ogni caso non può condurre ad una perdita di potere da parte dell’Amministrazione.
Da ultimo, il Consiglio di Stato stabilisce che è dirimente la presenza, o comunque la possibilità di individuare le motivazioni sottese al provvedimento adottato, anche attraverso il rinvio a fonti diverse e distinte, purché le stesse siano in qualche modo accessibili e consultabili.
In assenza di tale accessibilità, il mero rinvio non consente l’effettiva conoscenza delle fonti e, quindi, comprime il diritto di difesa.