Il conseguimento della pensione osta a reintegra e risarcimento danno per licenziamento
di Redazione![](https://www.eclavoro.it/wp-content/uploads/2020/05/giustizia10.jpg)
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 27 aprile 2022, n. 13203, ha stabilito che deve essere esclusa l’automatica estinzione del rapporto di lavoro per il compimento dell’età pensionabile o il raggiungimento dei requisiti per l’attribuzione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, per cui il rapporto è destinato a proseguire, con diritto alla retribuzione, sempre fatto salvo, però, che non intervenga un valido atto risolutivo del datore di lavoro, che ha un’autonoma e successiva efficacia estintiva, così come l’atto risolutivo riconducibile a una volontà concludente del lavoratore. Ciò posto, la domanda di pensionamento di vecchiaia, unitamente al suo conseguimento, costituiscono fatti ulteriori idonei a risolvere il rapporto di lavoro per una volontà riconducibile al lavoratore e, dunque, elementi ostativi alla reintegra giudiziale e al risarcimento del danno da illegittimo licenziamento, successivo al maturarsi di detti eventi.
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