9 Maggio 2017

Conseguenze della mancata assunzione obbligatoria di lavoratore disabile

di Roberto Lucarini

La L. 68/1999, a tutela delle opportunità lavorative dei soggetti disabili, oltreché datata, è ben nota agli operatori del diritto del lavoro. Evito quindi le indicazioni legislative precettive, per valutare un aspetto legato alla patologia dell’istituto: la mancata ottemperanza all’obbligo di assunzione da parte di aziende rientranti nei limiti dimensionali ex lege. Del tema, da qui lo spunto, si è occupato di recente il Ministero del lavoro con nota n. 2283 del 23 marzo 2017.

Accade infatti, nella realtà operativa, che talune aziende sfruttino le opportunità offerte dalla normativa, tra esonero totale o parziale all’obbligo di assunzione, pagando anche un contributo esonerativo. Vi è però chi – o perché non rientra nei parametri dettati per l’esonero o per propria volontà in tal senso – non intende adempiere all’assunzione.

A fronte della violazione la sanzione, recentemente rivista al rialzo, è stata fissata in “una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo … al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata”, contributo che, si ricorda, è pari a 30,64 euro; da qui la sanzione giornaliera, in forma piena, pari a 153,20 euro. È pur vero tuttavia che viene prevista, in sede ispettiva, l’emanazione di apposita diffida ad adempiere, ex articolo 13, D.Lgs. 124/2004, comportando questo, in termini sanzionatori e in caso di adempimento datoriale, una riduzione “pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa”; ne deriva che la sanzione “scontata” risulterebbe pari a 38,30 euro al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

L’adempimento alla diffida, naturalmente, non si limita al pagamento della sanzione amministrativa, ma origina dal puntuale adempimento dell’obbligo di assunzione in precedenza non ottemperato. Il dubbio, infatti, è legato alla modalità con la quale il datore di lavoro potrà porre in essere l’assunzione obbligatoria in ambito di diffida. Si ricorda che l’assunzione di un lavoratore disabile può avvenire, interpellando l’Ufficio competente, in 3 distinte modalità: richiesta nominativa; richiesta numerica; in convenzione.

A mente di quanto disposto dalla normativa in vigore, il Ministero del lavoro fa presente che, nell’adempiere alla diffida, il datore di lavoro potrà soltanto presentare una richiesta numerica di avviamento al lavoro, semmai concordando con l’Ufficio la qualifica del lavoratore.

Una forma ulteriore di deterrenza contro violazione dell’obbligo, che si esplicita nella mancata possibilità di utilizzo da parte datoriale, come detto nel caso di adempimento alla diffida, delle opzioni di assunzione senz’altro preferite da parte dell’azienda.

 

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