Congedo per donne vittime di violenza di genere: modalità di fruizione
L’Inps, con circolare n.65 del 15 aprile, ha offerto istruzioni per la fruizione del congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere, previsto dall’art.24, D.Lgs. n.80/15.
L’Inps eroga l’indennità alle lavoratrici dipendenti vittime di violenza di genere del settore privato, escluse le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari.
Per fruire del congedo e dell’indennità è necessario che le donne interessate abbiano un rapporto di lavoro in corso di svolgimento e siano inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio. Il congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi (90 giorni di astensione effettiva dall’attività lavorativa), da fruire entro i 3 anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
Il congedo può essere goduto in coincidenza di giornate nelle quali è previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa (con esclusione quindi dei giorni festivi, dei periodi di sospensione dell’attività lavorativa o dei periodi di aspettativa e dei giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro), in modalità giornaliera o oraria, secondo quanto stabilito dai Ccnl stipulati dalle organizzazioni più rappresentative.
Per le giornate di congedo utilizzate per svolgere i percorsi di protezione è corrisposta un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione. In caso di fruizione oraria, l’indennità è pagata in misura pari alla metà dell’indennità giornaliera. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro, salvo conguaglio, secondo le modalità previste per le indennità di maternità; è invece corrisposta direttamente dall’Istituto alle lavoratrici per le quali è previsto il pagamento diretto delle indennità di maternità.
La circolare precisa che lavoratrici che abbiano usufruito di periodi di congedo dall’entrata in vigore della riforma (25 giugno 2015) ad oggi, devono presentare istanza anche per tali periodi, in modo da consentire la verifica dei conguagli eventualmente già effettuati.