Congedo parentale per svolgere una diversa attività lavorativa: abuso per sviamento dalla funzione del diritto
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 4 febbraio 2025, n. 2618, ha stabilito che, in tema di fruizione del congedo parentale, deve ritenersi che l’articolo 32, comma 1, lettera b), D.Lgs. 151/2001, nel prevedere – in attuazione della legge delega 53/2000 – che il lavoratore possa astenersi dal lavoro nei primi 8 anni di vita del figlio, percependo dall’ente previdenziale un’indennità commisurata a una parte della retribuzione, configura un diritto potestativo che il padre lavoratore può esercitare nei confronti del datore di lavoro, nonché dell’ente tenuto all’erogazione dell’indennità, onde garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia; pertanto, ove si accerti che il periodo di congedo viene utilizzato dal padre per svolgere una diversa attività lavorativa, si configura un abuso per sviamento dalla funzione del diritto, idoneo ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, non assumendo rilievo che lo svolgimento di tale attività contribuisca a una migliore organizzazione della famiglia.