Congedo COVID-19 ex D.L. 146/2021: le istruzioni Inps
di RedazioneL’Inps, con circolare n. 189 del 17 dicembre 2021, ha fornito le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione, anche in modalità oraria, del congedo COVID-19 previsto dall’articolo 9, D.L. 146/2021, a favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato, degli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e dei lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per figli conviventi minori di anni 14, e per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, L. 104/1992, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza con il genitore richiedente.
In merito alla modalità di presentazione delle domande, viene precisato che saranno successivamente fornite, con apposito messaggio, le relative indicazioni. A tale proposito, si specifica che la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della stessa, purché relativa a periodi di fruizione non antecedenti il 22 ottobre 2021 e purché ricompresi all’interno del periodo di durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’Asl territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto oppure alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza e non successivi alla data del 31 dicembre 2021.
La domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” dei lavoratori dipendenti del settore privato potrà essere presentata, inoltre, per convertire i periodi di congedo parentale (sia in modalità giornaliera che oraria) e di prolungamento di congedo parentale fruiti a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 21 ottobre 2021.
Viene, infine, chiarito che nella domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” a ore il genitore dovrà dichiarare il numero di giornate di congedo fruite o da fruire in modalità oraria e il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo sono fruite in modalità oraria.
Sarà possibile annullare le domande di “Congedo parentale SARS CoV-2” relativamente alle giornate di congedo non fruite, mentre non sarà possibile annullare le domande del congedo di cui trattasi relative a periodi già fruiti. Ne deriva che, in caso di domanda con periodi parzialmente fruiti, l’annullamento potrà riguardare solo i giorni non fruiti, con conseguente riduzione del periodo richiesto.
L’Istituto fornisce anche le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro e per il relativo conguaglio.
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