20 Dicembre 2021

Congedo COVID-19 ex D.L. 146/2021: le istruzioni Inps

di Redazione

L’Inps, con circolare n. 189 del 17 dicembre 2021, ha fornito le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione, anche in modalità oraria, del congedo COVID-19 previsto dall’articolo 9, D.L. 146/2021, a favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato, degli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e dei lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per figli conviventi minori di anni 14, e per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, L. 104/1992, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza con il genitore richiedente.

In merito alla modalità di presentazione delle domande, viene precisato che saranno successivamente fornite, con apposito messaggio, le relative indicazioni. A tale proposito, si specifica che la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della stessa, purché relativa a periodi di fruizione non antecedenti il 22 ottobre 2021 e purché ricompresi all’interno del periodo di durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’Asl territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto oppure alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza e non successivi alla data del 31 dicembre 2021.

La domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” dei lavoratori dipendenti del settore privato potrà essere presentata, inoltre, per convertire i periodi di congedo parentale (sia in modalità giornaliera che oraria) e di prolungamento di congedo parentale fruiti a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 21 ottobre 2021.

Viene, infine, chiarito che nella domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” a ore il genitore dovrà dichiarare il numero di giornate di congedo fruite o da fruire in modalità oraria e il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo sono fruite in modalità oraria.

Sarà possibile annullare le domande di “Congedo parentale SARS CoV-2” relativamente alle giornate di congedo non fruite, mentre non sarà possibile annullare le domande del congedo di cui trattasi relative a periodi già fruiti. Ne deriva che, in caso di domanda con periodi parzialmente fruiti, l’annullamento potrà riguardare solo i giorni non fruiti, con conseguente riduzione del periodo richiesto.

L’Istituto fornisce anche le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro e per il relativo conguaglio.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Licenziamenti oggettivi e per ragioni economiche