Congedi per il padre lavoratore
di Elena ValcarenghiIl comma 354, Legge di Bilancio 2017, prevede la proroga per il 2017 e il 2018 dell’applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dalla L. 92/2012, nonché, per il 2016, dalla L. 208/2015. Al congedo si applica la disciplina del D.M. 22 dicembre 2012. Insieme alla proroga sono però state apportate alcune modifiche alla disciplina: la durata del congedo obbligatorio è aumentata a 2 giorni per il 2017 e a 4 giorni per il 2018, che possono essere goduti anche in via non continuativa; nel 2018 il padre potrà astenersi per un periodo ulteriore di 1 giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. Fin qui quanto previsto dalla norma.
Leggendo i dossier di Senato e Camera che commentano il provvedimento normativo, si apprende che la disposizione proroga per il 2017 e il 2018 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente (già previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2015 e prorogato sperimentalmente per il 2016), che deve essere goduto entro i 5 mesi dalla nascita del figlio anche in via non continuativa e che la sua durata è elevata a 2 giorni (analogamente a quanto già disposto per il 2016) per il 2017 e a 4 giorni per il 2018, anno nel quale il padre potrà astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima e che al suddetto congedo si applica la disciplina dettata dal D.M. 22 dicembre 2012, che ha definito i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure sperimentali operanti per gli anni 2013-2015.
Parrebbe tutto chiaro, ma avendo la tendenza a complicare le cose semplici, o forse solo dovendomi confrontare con le richieste dei lavoratori, mi sorge spontanea una domanda: che fine ha fatto il congedo facoltativo? Se per il 2018 è specificato che sarà di un giorno, cosa è previsto per il 2017?
L’articolo 4, comma 24, lettera a), L. 92/2012, prevedeva per gli anni 2013-2015 che il padre lavoratore dipendente, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, avesse l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di 1 giorno, ma anche che, entro il medesimo periodo, potesse astenersi per un ulteriore periodo di 2 giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione rispetto all’astensione obbligatoria. Il comma 205, L. 208/2015, ha previsto la proroga al 2016 del congedo obbligatorio (aumentato a 2 giorni) nonché del congedo facoltativo. Il comma 354, Legge di Bilancio 2017, così come i citati dossier, parla esclusivamente di proroga del congedo obbligatorio, pur richiamando le citate norme che, entrambe, includono le due tipologie di congedo e poi, per il 2018, consente la facoltà per il padre di astenersi in sostituzione della madre per 1 giorno. Il dato letterale parrebbe dunque ipotizzare che nel 2017 non sia previsto il congedo facoltativo, anche se il richiamo alle norme previgenti mi crea qualche dubbio.
Se così fosse la situazione sarebbe la seguente: per gli anni 2013-2015 la Legge Fornero prevedeva per i due congedi, rispettivamente, una durata di 1 e 2 giorni, per un totale di 3; la Legge di Stabilità 2016 2 e 2, per un totale di 4; la Legge di Bilancio 2017 2 e 0, per un totale di 2 per il 2017, e 4 e 1, per un totale di 5, per il 2018. Mi pare strano.
Certo è che le misure, ancora sperimentali trattandosi di una proroga, devono essere finanziate e, forse, per il 2017 le risorse non erano disponibili, ma non trovo coerente con la proroga degli istituti e, quindi, con la conferma del ritenerle opportune, questa riduzione 2017 della durata dei congedi a fronte dell’aumento previsto per il 2018.
Potrebbe forse ritenersi che anche per il 2017 il congedo facoltativo sia di 2 giorni per poi ridursi a 1 giorno nel 2018 a fronte dell’aumento del congedo obbligatorio da 2 a 4 giorni e del complessivo da 4 a 5 giorni?
Questa prospettiva mi pare più razionale e logica, ma il dato letterale, a mio avviso, non la sostiene pienamente.
Attendo fiduciosa qualche chiarimento e nel frattempo, prudenzialmente, temo di dover tenere in sospeso le richieste di congedo facoltativo dei lavoratori padri.
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Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
19 Gennaio 2017 a 10:25
Legislatore poco chiaro; effettivamente una lettura strettamente letterale sembrerebbe non prevedere il congedo facoltativo, nonostante i richiami a norme che disciplinano entrambi i congedi. Se la ratio sottesa a queste disposizioni è quella di prevedere una conciliazione vita-lavoro che coinvolga in maniera sempre maggiore anche il padre, propenderei più per una lettura sistematica in base alla quale la progressione dovrebbe essere: anni 2013-2015 1+2, anno 2016 2+2, anno 2017 2+2, anno 2018 4+1. Speriamo di avere presto chiarimenti!