Configurabilità del mobbing: non sufficienti provate condotte datoriali illegittime
di RedazioneLa Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 11 luglio 2022, n. 21865, ha ritenuto che, ai fini della configurabilità di un’ipotesi di mobbing, non è condizione sufficiente l’accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime, essendo a tal fine necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione, dovendosi ritenere necessaria la sussistenza dell’elemento obiettivo, integrato da una pluralità di comportamenti del datore di lavoro, e di quello soggettivo dell’intendimento persecutorio del datore medesimo: ne consegue che, nell’ipotesi in cui il lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrità psico-fisica in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di natura asseritamente persecutoria, il giudice del merito è tenuto a valutare se i comportamenti denunciati possano essere considerati vessatori e modificanti per il lavoratore e se siano causalmente ascrivibili a responsabilità del datore che possa esserne chiamato a risponderne nei limiti dei danni a lui specificamente imputabili.
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