6 Ottobre 2022

La condotta antisindacale, le procedure, il danno

di Evangelista BasileRosibetti Rubino

Con decreto del 23 settembre 2022, il Tribunale di Trieste ha dichiarato l’antisindacalità della condotta posta in essere dalla società W. per non aver informato i sindacati dell’andamento occupazionale prima della comunicazione di cui all’articolo 1, comma 224, L. 234/2021, e ha condannato il datore di lavoro alla revoca della suddetta comunicazione e al risarcimento del danno all’immagine subìto dalle organizzazioni sindacali ricorrenti.

La Legge di Stabilità 2022 ha introdotto, all’articolo 1, comma 224, L. 234/2021, un’ulteriore procedura di consultazione sindacale, da esperirsi nel caso in cui, in aziende con più di 250 dipendenti, si intenda procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50.

Nel caso di specie, la società W. avrebbe così esperito tale procedura, inviando una comunicazione alle OO.SS., in cui dava atto dell’imminente chiusura dell’intero stabilimento produttivo della provincia di Trieste.

Con ricorso ex articolo 28, L. 300/1970, i sindacati hanno, quindi, lamentato la violazione da parte della Società di tutti gli ulteriori obblighi di comunicazione previsti dal Ccnl Metalmeccanica e dal contratto integrativo aziendale applicato. Sostanzialmente, a detta del sindacato, nonostante fossero previsti diversi oneri contrattuali di comunicazione circa l’andamento dell’occupazione, la Società avrebbe di punto in bianco comunicato la chiusura dello stabilimento e, quindi, preannunciato l’esubero di oltre 500 persone.

A detta del giudice, la procedura prevista dalla L. 234/2021 non può “assorbire” le ulteriori consultazioni a cui la Società si è obbligata contrattualmente e, pertanto, l’azienda era tenuta comunque a informare i sindacati circa l’andamento dell’attività produttiva, perché proprio in questa fase iniziale si esplica quel condizionamento virtuoso delle scelte aziendali che è la finalità ultima delle norme contrattuali relative allo sviluppo delle relazioni industriali. Pertanto, secondo il Tribunale, sarebbe “evidente ed eclatante” la lesione del principio di buona fede contrattuale che deve permeare le relazioni tra datore di lavoro e sindacati, posto che questi ultimi si sarebbero ritrovati a essere avvisati a fatto compiuto, ledendo così irrimediabilmente le prerogative sindacali (che trovano, fra l’altro, il proprio riconoscimento diretto già in Costituzione).

Secondo il giudice, infine, conseguenza di tale lesione non è soltanto la revoca della comunicazione ex L. 234/2021 – e, dunque, il riavvio di tutta la procedura nel cui ambito la concertazione dovrà essere “effettiva” – ma anche il diritto per i sindacati a essere risarciti del danno all’immagine provocato dalla Società, stabilito in via equitativa in 50.000 euro per ogni sigla ricorrente.

Il comportamento datoriale, infatti, sarebbe stato particolarmente offensivo, poiché i sindacati, privati di ogni funzione all’interno del processo decisionale, sarebbero risultati agli occhi dei lavoratori – e in considerazione anche dell’attenzione mediatica sulla vicenda e degli importanti riflessi occupazionali, anche dei cittadini – non in grado di rappresentare le proprie istanze.

La vicenda è, dunque, interessante non solo perché vede una delle prime applicazioni della nuova normativa (ancora non recepita né richiamata in sede di contrattazione collettiva), ma perché le conseguenze di tali violazioni, in un contesto di sempre più frequenti delocalizzazioni, divengono sempre più gravi. D’altro canto, mentre è più comune che tali cause si risolvano con la condanna del datore di lavoro a un obbligo di fare o non fare (nel caso di specie, la revoca della comunicazione), è più raro il riconoscimento di un diritto di risarcimento del danno all’immagine del sindacato ricorrente, condanna che sta prendendo sempre più piede negli ultimi tempi, dopo la sentenza n. 20819/2021 della Cassazione (in cui, peraltro, il risarcimento in via equitativa era stato stabilito, come in questo caso, in 50.000 euro).

 

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