Condotta antisindacale: per integrarla è sufficiente la lesione degli interessi collettivi delle organizzazioni sindacali
di RedazioneLa Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 17 novembre 2022, n. 33982, ha statuito che, per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all’articolo 28, St. Lav., è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro né nel caso di condotte tipizzate perché consistenti nell’illegittimo diniego di prerogative sindacali (quali il diritto di assemblea, il diritto delle Rsa a locali idonei allo svolgimento delle loro funzioni, il diritto ai permessi sindacali), né nel caso di condotte non tipizzate e in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale, sicché ciò che il giudice deve accertare è l’obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l’effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero.
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