15 Novembre 2017

Conciliazione vita professionale e vita privata: le istruzioni Inps

di Cristian Valsiglio

L’Inps, con circolare n. 163 del 3 novembre 2017, ha illustrato le modalità di richiesta e utilizzo dello sgravio previsto dal D.I. 12 settembre 2017 relativamente alle azioni proposte dall’azienda e concordate con le organizzazioni sindacali tramite la sottoscrizione di un accordo aziendale in materia di conciliazione dei tempi vita-lavoro. Per essere ammesso al beneficio sulle risorse finanziarie previste per l’anno 2017, la data di sottoscrizione e deposito del contratto aziendale deve essere ricompresa tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2017 e la domanda dovrà essere presentata all’Inps entro il 15 novembre 2017, secondo le modalità indicate nella circolare in commento.

 

Destinatari e misure che danno diritto al beneficio

Destinatari del beneficio sono unicamente i datori di lavoro privati, i quali hanno sottoscritto e depositato un contratto collettivo aziendale, anche in recepimento di contratti collettivi territoriali, che preveda istituti specifici di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori, in modo da innovare e/o migliorare quanto già previsto dalla normativa vigente, dai contratti nazionali di settore ovvero da precedenti contratti collettivi aziendali.

Gli istituti di conciliazione devono essere minimo 2 tra quelli indicati nell’articolo 3, D.I. 12 settembre 2017, di cui almeno uno rientrante o nell’area di intervento genitorialità (A) o nell’area di intervento flessibilità organizzativa (B).

Si ricordano al riguardo le aree di intervento disposte dal D.I.:

1. Area di intervento genitorialità:

  • estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
  • estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità;
  • previsione di nidi d’infanzia/asili nido/spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
  • percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
  • buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting.

2. Area di intervento flessibilità organizzativa:

  • lavoro agile;
  • flessibilità oraria in entrata e uscita;
  • part-time;
  • Banca ore;
  • cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti.

3. Welfare aziendale

  • convenzioni per l’erogazione di servizi time saving;
  • convenzioni con strutture per servizi di cura;
  • buoni per l’acquisto di servizi di cura.

Il contratto aziendale deve riguardare un numero di dipendenti pari almeno al 70% della media di lavoratori occupati dal datore di lavoro, in termini di forza aziendale, nell’anno civile precedente.

Il contratto collettivo aziendale, a mente dell’articolo 14, D.Lgs. 151/2015, deve essere depositato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro, con modalità telematica; in assenza del deposito i contratti aziendali non possono essere ammessi allo sgravio.

Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali devono essere sottoscritti e depositati tra il 1° gennaio 2017 e il 31 agosto 2018. L’erogazione delle risorse è articolata in 2 distinte fasi:

  • Fase 1: per i contratti sottoscritti e depositati dal 1° gennaio 2017 al 31 ottobre 2017;
  • Fase 2: per i contratti sottoscritti e depositati dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018.

L’Istituto chiarisce inoltre che i datori di lavoro che avessero già provveduto al deposito telematico di un contratto aziendale ai fini della detassazione per i premi di risultato (in attuazione di quanto previsto dal D.I. 25 marzo 2016) non dovranno effettuare un nuovo deposito per usufruire dello sgravio.

Il nuovo deposito non è dovuto solo ove il contratto già depositato contenga misure di conciliazione pienamente conformi ai requisiti stabiliti dal D.I. 12 settembre 2017.

La conformità del contratto collettivo aziendale alle disposizioni contenute nel D.I. è oggetto di dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro al momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio, e potrà essere oggetto di controllo da parte dell’INL.

L’Inps, opportunamente, precisa che l’agevolazione non potrà essere riconosciuta ove le misure di conciliazioni siano previste da accordio territoriali, ma senza un’esplicita adesione tramite contratto aziendale.

 

Modalità di calcolo dello sgravio

Lo sgravio non potrà essere quantificato autonomamente dal datore di lavoro in occasione della richiesta, in quanto la determinazione dell’importo del beneficio ha 2 sostanziali variabili:

  1. il numero delle aziende richiedenti;
  2. il numero dei dipendenti delle aziende richiedenti.

L’importo dello sgravio sarà determinato direttamente dall’Inps secondo la seguente regola.

Il beneficio attribuito a ciascun datore di lavoro è articolato in 2 quote:

  • quota A: ottenuta dividendo il 20% delle risorse finanziarie per il numero dei datori di lavoro ammessi nell’anno;
  • quota B: ottenuta ripartendo l’80% delle risorse finanziarie di ciascun anno in base alla media dei dipendenti occupati, nell’anno civile precedente la domanda, dai medesimi datori di lavoro. Come definisce l’Istituto, l’algoritmo di ripartizione è il risultato delle seguenti operazioni:
  1. si somma la media dei dipendenti occupati dai datori di lavoro ammessi;
  2. si divide l’80% delle risorse finanziarie per il totale determinato al punto precedente;
  3. si moltiplica il risultato ottenuto al punto 2 per la media occupazionale di ciascun datore di lavoro.

Lo sgravio fruibile sarà dato dalla somma quota A + quota B associata al datore di lavoro e non potrà superare un importo pari al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dell’anno precedente alla domanda. Ai fini della richiesta del beneficio, il datore di lavoro è visto come soggetto unico: pertanto il codice fiscale dell’azienda guiderà in tal senso, a prescindere dalle posizioni matricolari in possesso.

Con ogni probabilità, il beneficio previsto per il 2017 sarà particolarmente sostanzioso, per il fatto che la norma è stata pubblicata in prossimità dell’ultimo giorno per sottoscrivere accordi dedicati.

Pertanto è presumibile che per l’anno 2017 poche aziende accederanno al beneficio e molto probabilmente dette aziende saranno particolarmente strutturate e con un alto numero di dipendenti.

Altro aspetto che si vuole evidenziare nelle esemplificazioni è rappresentato dal fatto che l’importo del beneficio è del tutto autonomo rispetto al costo delle misure di conciliazione previste nell’accordo.

Motivo per il quale l’eventuale ulteriore beneficio, eccedente la copertura delle misure di conciliazione, potrebbe essere utilizzato per finanziarie altre misure e/o piani di welfare aziendale. È bene tuttavia evidenziare che tale opzione non è assolutamente un obbligo per il datore di lavoro, che potrà pertanto utilizzare le maggiori risorse per altre attività imprenditoriali o come mera riduzione del costo del lavoro.

 

Modalità di accesso e tempistiche

Ciascun datore di lavoro può fruire dello sgravio una sola volta nell’ambito del biennio 2017-2018, periodo per il quale lo sgravio è attualmente finanziato. Pertanto la domanda può essere presentata per una sola annualità.

Ai fini dell’accesso del beneficio, i datori di lavoro, anche per il tramite degli intermediari autorizzati, devono inoltrare, in via telematica, apposita domanda all’Inps a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della presente circolare.

La domanda deve essere presentata avvalendosi del modulo di istanza on-line “Conciliazione Vita-Lavoro”, all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet dell’Istituto www.inps.it.

La domanda deve contenere i dati sottoelencati:

a) i dati identificativi dell’azienda;

b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale;

c) la data di avvenuto deposito telematico del contratto di cui alla lettera b) presso l’Ispettorato territoriale del lavoro territorialmente competente;

d) il codice deposito contratto;

e) le misure di conciliazione vita-lavoro previste nel contratto depositato;

f) la dichiarazione di conformità del contratto aziendale alle disposizioni del D.I. 12 settembre 2017.

L’indicazione del codice di cui alla lettera d) va inteso come il codice identificativo numerico a 17 cifre ricevuto al momento del deposito telematico del contratto aziendale presso l’ITL.

Si evidenzia che per l’ammissione al beneficio a valere sulle risorse 2017, la data di sottoscrizione e deposito del contratto deve essere ricompresa tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2017 e la domanda deve essere presentata entro il 15 novembre 2017.

Solo successivamente l’Inps comunicherà le istruzioni per poter usufruire dell’incentivo sulle risorse destinate all’anno 2018.

L’ammissione al beneficio avviene a decorrere dal 30° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze.

Per quanto concerne le domande presentate a valere sulle risorse 2017, l’Istituto procede ad ammetterle allo sgravio a partire dal 16 dicembre 2017, informando dell’esito della domanda e dell’importo di sgravio riconosciuto.

 

Fruizione del beneficio

Al datore di lavoro autorizzato alla fruizione del beneficio sarà attribuito da gennaio 2018 il codice di autorizzazione “6J”, che assume il significato di “datore di lavoro ammesso allo sgravio conciliazione vita-lavoro ai sensi del D.I. del 12 settembre 2017”.

I datori di lavoro interessati, per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione “L901”, avente il significato di “conguaglio sgravio per conciliazione vita-lavoro ai sensi del D.I. del 12 settembre 2017”; nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo (codice a credito nel DM virtuale L901).

Per le domande presentate nel 2017, il conguaglio dello sgravio dovrà essere effettuato sulle denunce dei mesi di competenza gennaio e febbraio 2018, su una o due mensilità. Nell’ipotesi in cui il saldo della denuncia risulti a credito dell’azienda, il relativo importo può essere posto in compensazione con modello F24.

Come di consueto, i datori di lavoro agricoli (senza posizione UniEmens) potranno utilizzare il beneficio in modo differente.

Ai fini della determinazione e dell’effettivo utilizzo dello sgravio, l’importo autorizzato sarà, in sede delle operazioni di calcolo a cura dell’Istituto, portato automaticamente in detrazione dell’obbligazione contributiva dovuta alla prima scadenza utile; di tale operazione di compensazione sarà data informativa nel consueto modello di dettaglio del calcolo.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.

 

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