Conciliazione giudiziale: condizioni di impugnabilità
di RedazioneLa Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 30 settembre 2020, n. 20913, ha stabilito che la transazione contenuta nella conciliazione giudiziale che ha posto fine alla lite a suo tempo promossa dal ricorrente, è sottratta, in quanto perfezionatasi in giudizio, al regime dell’impugnabilità di cui all’articolo 2113, cod. civ. (comma 4), mentre rimangono esperibili le normali azioni di nullità e di annullamento dei contratti, rispetto alle quali, pertanto, l’intervento del giudice (limitato al rispetto delle formalità di cui all’articolo 88 disposizioni attuative c.p.c.) non può esplicare alcuna efficacia sanante o impeditiva.
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