11 Gennaio 2022

La comunicazione preventiva non fa il monaco (ma salva il portafoglio)

di Riccardo Girotto

Qualche anno fa mi sono trovato a condividere il tavolo dei relatori a un convegno, con una figura di massimo spessore nell’ambito ispettivo nazionale. Quest’ultimo, a un certo punto, affermò senza timore di essere frainteso: “durante i controlli, alle collaborazioni occasionali con ritenuta d’acconto dedicheremo sempre grande attenzione”.

Non lasciò isolata quell’affermazione, bensì la argomentò ampiamente, spiegando che di fronte a tutti i potenziali vestiti da indossare – chiamata, termine, part time, parasubordinazione, autonomia pura con partita Iva, etc. – ambire all’abito su misura poteva rappresentare un eccesso dal prezzo assai salato.

Non una scelta sbagliata, quindi, ma una scelta che impone una seria valutazione circa le reali risorse a disposizione per respingere ogni possibile contestazione.

Il ricorso a queste collaborazioni, però, ha sempre conservato un certo fascino, dettato dalla libertà di compensare una prestazione fugace senza vincoli amministrativi, concentrandosi sulla sincerità del monaco piuttosto che sulla firma dell’abito. Di fatto, il collaboratore occasionale risultava un fantasma per gli enti pubblici, ma questo non per elusione, piuttosto per mera assenza di precetto normativo.

Negli anni le contestazioni sul tema, quindi, dovevano concentrare l’attenzione sulla riqualificazione dei rapporti che riflettevano la medesima complessità probatoria, tanto per l’onerato committente, quanto per l’inquisitore ispettore. Non risultava applicabile, quindi, la sanzione amministrativa per le mancate comunicazioni, eppure il ricorso a questa tipologia di rapporto non è parso sempre fluido e copioso, il perché è agevolmente riscontrabile a mente dell’articolo 22, D.Lgs. 151/2015, che chiarisce il presupposto del lavoro nero: “… in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato …”.

Tale presidio normativo pone fuori gioco ogni rapporto di lavoro sconosciuto alla Pubblica Amministrazione, affidando all’Unilav il ruolo di unico garante della genuinità dei rapporti. Chi non trasmette l’Unilav preventivamente all’inizio della prestazione ha sicuramente qualcosa da nascondere.

Essendo, quindi, esonerata da tale precetto amministrativo, la collaborazione occasionale ha vissuto momenti di grande entusiasmo per la gestione libera del rapporto, alternati ad attimi di terrore in caso di controllo intervenuto prima del versamento della ritenuta. Quest’ultimo rappresentava, infatti, l’adempimento utile a notiziare della prestazione la P.A.. Il sistema premiava, quindi, 2 tipologie di committenti, gli audaci e i fieri sostenitori del proprio genuino operato.

Al popolo dei committenti, la maggior parte, che si inseriva tra le 2 categorie menzionate, personalmente ho sempre consigliato di inviare comunque una comunicazione preventiva al sistema CO, posto che la stessa, ininfluente ai fini della riqualificazione, avrebbe salvato il rapporto e il portafoglio del committente dalla sanzione monstre per il lavoro nero. Condotta troppo cauta? Non credo.

Con il refresh dell’articolo 14, D.Lgs. 81/2008, il problema pare definitivamente risolto, ora anche le collaborazioni occasionali diventano oggetto di comunicazione preventiva. Ciò non ne snatura l’essenza, non ne limita l’accesso, non coinvolge il trattamento fisco-previdenziale, semplicemente ne pubblicizza il ricorso.

Dal punto di vista dell’applicazione alla pratica quotidiana, un mero adempimento in più che richiederà una diffusione informativa tra i potenziali committenti, posto che molti di questi non sostengono ulteriori rapporti di collaborazione o subordinazione con soggetti terzi, pertanto dovranno attrezzarsi per il primo appuntamento con il sistema amministrativo lavoristico. E non sono convinto affatto che il primo appuntamento stimolerà un innamoramento.

Chiaramente, le eventuali ipotesi di regolarizzazione postuma dei rapporti non saranno più possibili (l’adempimento è previsto dall’articolo 14, D.Lgs. 81/2008, rubricato “Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”), mentre per i rapporti genuini si tratterà di un adempimento da non temere, stante la garanzia di smarcamento dalla sanzione più pesante.

Poche parole, invece, da spendere in merito agli aspetti operativi, ove piattaforme e modalità concrete sono in alto mare a norma entrata in vigore, di fatto nulla di nuovo rispetto alla mortificante digestione burocratica di ogni singola legge dello Stato.

Rimarrà comunque aperta la sfida della riqualificazione, sapendo che chi vorrà affrontarla dovrà presentarsi sempre preparato e con le armi cariche.

 

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