Competenza per la gestione delle autorizzazioni in tema di videosorveglianza
Il Ministero del Lavoro, con nota n.3500 del 22 febbraio, ha offerto chiarimenti in tema di autorizzazione alla videosorveglianza, ai sensi dell’art.4, L. n.300/70, come modificato dall’art.23, D.Lgs. n.151/15.
L’art.23, D.Lgs. n.151/15, prevede che: “Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. […]. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti […] possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali“.
Pertanto, nelle more del prossimo avvio operativo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, la gestione degli atti in materia di videosorveglianza è attualmente in carico alla Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali.