13 Giugno 2018

Compensazione nel risarcimento del danno

di Redazione

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza  26 aprile 2018, n. 10132, ha stabilito che, in tema di estinzione delle obbligazioni, è configurabile la c.d. compensazione atecnica allorchè i crediti abbiano origine da un unico rapporto – la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta l’accertamento del dare e avere, senza che sia necessaria la proposizione di un’apposita domanda riconvenzionale o di un’apposita eccezione di compensazione, che postulano, invece, l’autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Società, che aveva trattenuto dal Tfr la somma corrispondente al credito dalla stessa vantato nei confronti del lavoratore, a titolo di risarcimento danni.

 

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