Compatibilità e cumulabilità di lavoro accessorio e NASpI
L’Inps, con messaggio n.494 del 4 febbraio, ha offerto precisazioni in merito alla compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con l’indennità di disoccupazione NASpI.
L’art.48, co.2, D.Lgs. n.81/15, ha stabilito che le indennità di disoccupazione NASpI e le prestazioni integrative del salario sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite complessivo di € 3.000,00 per anno civile. Per i compensi che superano tale limite deve essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione con la prestazione di disoccupazione.
Pertanto, in caso di compensi da lavoro accessorio che rientrino nel limite di € 3.000,00 annui, il beneficiario dell’indennità NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps in via preventiva il compenso derivante dalla predetta attività; la suddetta comunicazione andrà invece resa, prima che il compenso determini il superamento del predetto limite di € 3.000,00, anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, pena la decadenza dalla indennità NASpI.