Colpa grave lavoratrice madre: licenziamento ingiustificato
di RedazioneLa Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 26 gennaio 2017, n. 2004, ha stabilito che la colpa grave della lavoratrice madre che legittima il licenziamento non corrisponde a un giustificato motivo soggettivo o a una situazione prevista dal Ccnl come giusta causa idonea a legittimare la sanzione espulsiva. Alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 61/1991, è necessario verificare se sussiste nel caso concreto una colpa specificamente prevista dall’articolo 3, lettera a), D.Lgs. 151/2001. La Corte dichiara illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato alla lavoratrice madre che, riammessa nel posto di lavoro in precedenza occupato, non riprende servizio presso la sede dove è stata trasferita e prolunga l’assenza ingiustificata.
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