Codatorialità: le indicazioni dell’INL
di RedazioneL’INL, con nota n. 315 del 22 febbraio 2022, ha fornito indicazioni operative in relazione al D.M. 205/2021, relativo alla comunicazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità.
A partire dal 23 febbraio 2022 le imprese aderenti a un contratto di rete devono eseguire le comunicazioni per il tramite di un soggetto individuato (l’impresa referente) nell’ambito del contratto stesso, quale incaricato alle comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti, che, ai fini dell’abilitazione, avrà cura di allegare il contratto di rete, comprensivo delle regole di ingaggio che disciplinano la codatorialità da cui risulti l’elenco delle imprese co-datori e l’individuazione, da parte di quest’ultime, della stessa impresa referente.
In relazione ai rapporti di lavoro in codatorialità già in essere al 23 febbraio 2022, sarà, invece, possibile effettuare le comunicazioni entro il 24 marzo 2022 compreso.
Le regole si applicano a tutti i rapporti in codatorialità costituiti nell’ambito dei contratti di rete in essere al 23 febbraio 2022 o instaurati successivamente. Per i contratti di rete stipulati con l’obiettivo della solidarietà occupazionale, cioè di “favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti” (l’articolo 3, comma 4-sexies, D.L. 5/2009, ne ha previsto il ricorso unicamente per gli anni 2020 e 2021, ma, benché la stipula sia limitata al 31 dicembre 2021, il contratto di rete in solidarietà esplica i suoi effetti anche in data successiva e fino alla sua naturale scadenza), gli obblighi trovano applicazione per i rapporti di lavoro in regime di codatorialità in essere al momento dell’entrata in vigore del decreto o istituiti successivamente.
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