22 Marzo 2022

Codatorialità o distacco nei contratti di rete

di Luca Vannoni

L’introduzione di nuovi obblighi di comunicazione, in caso di distacco e codatorialità all’interno del contratto di rete – istituto che consente di poter beneficiare di una particolare regolamentazione dei rapporti di lavoro, che consenta di parcellizzare su più soggetti i poteri direttivi e organizzativi nei confronti di un unico lavoratore – ha riaperto il dibattitto sull’esatta definizione di codatorialità e i confini con il distacco.

La norma di riferimento (articolo 30, comma 4-ter, D.Lgs. 276/2003) prevede, innanzitutto, che all’interno delle reti di imprese non è necessario che sussista, ai fini della legittimità del distacco, l’interesse del distaccante.

Il distacco si configura, in linea generale, quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa: al fine di evitare forme di intermediazione di manodopera illegittime, l’articolo 30, comma 1, D.Lgs. 276/2003, richiede che il “prestito” del lavoratore soddisfi una necessità non di chi riceve il lavoratore, ma del soggetto titolare del rapporto, il distaccante. Nelle reti l’interesse è stato considerato immanente nel vincolo contrattuale creato tra le imprese e, pertanto, la sussistenza del contratto di rete è di per sé condizione sufficiente alla legittimità del distacco, sempre che il prestito del dipendente sia funzionale alla realizzazione del programma e degli obiettivi di esso.

L’articolo 30, D.Lgs. 276/2003, inoltre, ammette la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto stesso.

Forti sono le incertezze sulla connotazione da assegnare al dato letterale della norma: in che cosa consiste la codatorialità?

Ponendosi in un’ottica di operatività, la codatorialità appare come una forma particolare di distacco, dove il lavoratore, pur rimanendo formalmente dipendente di un unico soggetto (che potrà essere o un’impresa parte della rete o la rete soggetto) svolgerà la prestazione in favore di una pluralità di soggetti, all’interno del contratto di rete, che potranno esercitare i poteri tipici della subordinazione in conformità delle regole definite nel contratto di rete.

A conferma di tale lettura, nella nuova comunicazione si chiede che siano indicati i dati dell’impresa referente ovvero del datore di lavoro di riferimento (per i lavoratori assunti in codatorialità) in capo al quale sono ricondotti gli obblighi di registrazione delle prestazioni lavorative sul LUL nonché gli adempimenti previdenziali e assicurativi.

Pertanto, diviene fondamentale una precisa indicazione nel contratto di rete delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, al fine di evitare situazioni con ordini in contrasto ovvero incompatibilità organizzative e produttive.

 

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