21 Maggio 2019

Co.co.org. secondo il Tribunale di Roma

di Luca Vannoni

Dopo le prime sentenze note sull’applicazione delle norme sull’etero-organizzazione alle collaborazioni (Foodora) relative al c.d. lavoro su piattaforma, il 6 maggio 2019 il Tribunale di Roma si è confrontato, su tale disciplina, con una fattispecie molto più ricorrente e battuta nella prassi, le attività commerciali mediante call center outbound, dove è il collaboratore a contattare il cliente.

Dopo aver escluso la natura subordinata, in quanto i collaboratori potevano decidere quanto e se lavorare in determinate fasce assegnate dal committente, il Tribunale capitolino ha valutato la riconducibilità della fattispecie all’articolo 2, D.Lgs. 81/2015, norma che prevede l’applicazione delle norme del lavoro subordinato alle collaborazioni coordinate e continuative aventi per oggetto prestazioni etero-organizzate dal committente nei tempi e nel luogo.

In primo luogo ne ha ricostruito gli elementi necessari: le prestazioni devono essere esclusivamente personali e continuative, caratteristiche di per sé non particolarmente rilevanti e comuni al lavoro autonomo e al lavoro subordinato, e le cui modalità di esecuzione devono essere organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Queste ultime rappresentano condizioni organizzative sicuramente più invasive rispetto al coordinamento delle co.co.co., ma senza travalicare nel potere direttivo tipico della subordinazione.

In base al quadro sopra delineato, si è creata una nuova tipologia contrattuale, che rimane nell’alveo del lavoro autonomo, ma che, in virtù dell’etero-organizzazione, trova l’applicazione, ai sensi dell’articolo 2, D.Lgs. 81/2015, delle norme del lavoro subordinato.

La principale difficoltà sta nell’individuare quali norme siano applicabili: come la Corte d’Appello di Torino, la sentenza cita igiene e sicurezza, retribuzione diretta e differita, limiti di orario, ferie, previdenza.

Sarebbe opportuno che sul punto ci fosse un intervento legislativo che dettagliasse operativamente gli effetti dell’estensione delle tutele della subordinazione, non semplici da gestire senza appigli.

Le collaborazioni giudicate dal Tribunale di Roma, pur realizzando i requisiti dell’etero-organizzazione, tuttavia, sono state escluse dall’operatività delle norme del lavoro subordinato, in quanto disciplinate da accordo collettivo, circostanza che rientra nelle deroghe previste dall’articolo 2, comma 2, D.Lgs. 81/2015.

È ancora presto per giudizi strutturati, ma il consolidarsi di tale orientamento, che ammette l’esistenza delle co.co.org. come tipologia contrattuale a sé, paradossalmente potrebbe aprire nuovi margini di utilizzo delle collaborazioni.

 

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