Circolare Inps n. 4/2023: ammortizzatori e sostegno alle famiglie
di Paolo BoniniCon la circolare n. 4/2023, l’Inps fornisce un riepilogo delle misure in materia di integrazioni salariali operanti per l’anno 2023, riassumendo, tra l’altro, la disciplina degli interventi in deroga al regime ordinario. Da ultimo, l’Istituto annuncia una prossima circolare relativa alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio in materia di congedo parentale.
Il messaggio Inps n. 316/2023 illustra le novità contributive per l’anno 2023 in materia di ammortizzatori sociali.
Aree di crisi industriale complessa
L’articolo 44, comma 11-bis, D.Lgs. 148/2015, disciplina l’utilizzo di ulteriori 12 mesi di Cigs per le imprese che abbiano esaurito i trattamenti ordinari e si trovino a operare nelle c.d. aree di crisi industriale complessa. Si tratta, quindi, di un intervento che opera in deroga ai limiti temporali massimi definiti dagli articoli 4 e 22, D.Lgs. 148/2015.
L’articolo 1, D.M. 31 gennaio 2013, in attuazione dell’articolo 27, D.L. 83/2012 (L. 134/2012), definisce come segue le aree di crisi industriale complessa: “1. Ai fini del presente decreto, le crisi industriali complesse sono quelle che riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da:
– una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull’indotto;
– una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.
Non sono oggetto di intervento le situazioni di crisi che risultano risolvibili con risorse e strumenti di competenza regionale”.
Le aree di crisi complessa sono individuate dal Mise su proposta delle Regioni. L’elenco di tali aree è consultabile sul sito del Mise stesso, suddiviso per Regione.
L’intervento, inizialmente introdotto per il solo anno 2016 dal D.L. 185/2016, è stato ripetutamente prorogato, attraverso successivi rifinanziamenti. I fondi stanziati per l’anno 2023 ammontano a 70 milioni di euro, 10 in più rispetto allo scorso anno (articolo 1, comma 324, L. 197/2022; per il 2022 si veda articolo 1, comma 127, L. 234/2021).
Come accennato, l’intervento si sostanzia nella concessione di ulteriori 12 mesi di Cigs in deroga agli ordinari limiti temporali. A tal fine, le imprese interessate presentano un piano di recupero occupazionale sostenuto da appositi percorsi di politica attiva concordati con le Regioni, dichiarando esplicitamente l’impossibilità di ricorrere agli strumenti ordinari di cui al D.Lgs. 148/2015.
Gli accordi sono stipulati in sede governativa presso il Ministero del lavoro, con la presenza del Mise e delle Regioni interessate, e devono tendere alla rioccupazione dei lavoratori. Le risorse sono ripartite tra le Regioni con decreto del Ministero del lavoro e del Mef. La circolare Inps rinvia a proprie ulteriori indicazioni in materia, che saranno diffuse successivamente all’emanazione del D.I. che ripartirà le risorse tra le Regioni interessate.
Lavoratori dipendenti dei call center
L’articolo 44, comma 7, D.Lgs. 148/2015, prevede interventi in deroga a favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti nel settore dei call center. Anche in questo caso la misura, inizialmente prevista per gli anni 2015 e 2016, è stata successivamente prorogata. Per l’anno 2023, l’articolo 1, comma 327, L. 197/2022, stanzia 10 milioni di euro, 10 in meno rispetto all’anno precedente.
Su tali trattamenti, la circolare Inps si limita a richiamare il messaggio n. 1495/2022, che, a sua volta, richiama la precedente prassi dell’Istituto (messaggio n. 3058/2019, circolare n. 21/2020 e circolare n. 28/2021). L’intervento è concesso in base ai criteri dettati dal D.M. 22763/2015, in caso di sospensione e riduzione dell’attività lavorativa per crisi aziendale.
La concessione del trattamento è subordinata alla presentazione di un piano di risanamento volto a fronteggiare squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivante da condizionamenti esterni, indicando gli interventi correttivi per la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale. Su tali basi, in ambito ministeriale sono stipulati appositi accordi che garantiscono, per un periodo non superiore a 12 mesi, un sostegno al reddito di tutti i lavoratori dell’impresa, pari al trattamento massimo di Cigs, concesso con D.M.. Il trattamento è concesso anche per eventi improvvisi e imprevisti, purché estranei alle politiche attuate dall’impresa.
È dovuta la contribuzione addizionale di cui all’articolo 5, D.Lgs. 148/2015. Il Tfr resta a carico del datore di lavoro.
Cigs per cessazione dell’attività
Prorogata per l’anno 2023 anche la misura già prevista dall’articolo 44, D.L. 109/2018, che consente un massimo di 12 mesi complessivi di trattamento Cigs, in deroga agli ordinari limiti di durata, alle imprese che cessino (anche durante l’intervento Cigs richiesto ai sensi dell’articolo 21, D.Lgs. 148/2015, che ne risulterà interrotto) o abbiano cessato l’attività, a condizione che vi siano concrete prospettive di salvaguardia occupazionale:
- attraverso la cessione dell’attività;
- o attraverso interventi di reindustrializzazione del sito produttivo;
- oppure tramite specifici percorsi di politica attiva delineati dalle Regioni.
L’intervento, per il quale sono stanziati 50 milioni di euro, è regolato dal D.M. 95075/2017, illustrato dalla circolare del Ministero del lavoro n. 15/2018, e operativamente contemplato dal messaggio Inps n. 4265/2018, che lo configurano come specifica ipotesi di crisi aziendale, in quanto connessa alla cessazione di attività.
L’accesso alla prestazione è subordinato alla stipula di uno specifico accordo in sede governativa, in cui si deve dare evidenza:
- della stretta connessione tra i tempi e le modalità del piano delle sospensioni dei lavoratori e la cessione dell’attività o il piano di reindustrializzazione ovvero il programma di politiche attive regionale (in quest’ultima ipotesi, con il necessario accordo della Regione interessata);
- del piano di trasferimento o riassorbimento dei lavoratori sospesi e delle misure di gestione degli eventuali esuberi; la massima salvaguardia dei livelli occupazionali è, infatti, il nucleo fondante l’intervento.
Per gli interventi connessi alla cessione dell’attività, l’impresa richiedente deve presentare documentazione idonea a comprovare la cessione con finalità di continuazione o di ripresa dell’attività e i relativi obbiettivi; in caso di accordo di riservatezza, il Mise può dichiarare di possedere le proposte di rilevazione dell’attività presentate da aziende terze, oppure illustrarle in sede di esame.
Per gli interventi connessi alla reindustrializzazione del sito produttivo, i piani possono essere presentati, oltre che dall’impresa cedente, dall’impresa cessionaria o dal Mise e devono contemplare la “concreta programmazione dei tempi e delle fasi” per la loro attuazione.
I percorsi di politica attiva possono essere attivati anche in alternativa ai precedenti e possono essere illustrati direttamente dalla Regione interessata.
In ogni caso, costituisce elemento imprescindibile per la conclusione degli accordi la verifica della sostenibilità finanziaria del piano, in relazione ai fondi disponibili, essendo la quantificazione dell’impegno finanziario una parte integrante del verbale di accordo.
L’impresa interessata, dopo la stipula dell’accordo, presenta domanda telematica di intervento al Ministero del lavoro, a cui allega copia del verbale di accordo, elenco dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario, copia del piano di cessione/reindustrializzazione/politica attiva, piano delle sospensioni/riduzioni di orario.
L’erogazione della prestazione ai lavoratori avviene esclusivamente nella forma del pagamento diretto da parte dell’Inps.
Piani di Cigs “complessi”
L’articolo 22-bis, D.Lgs. 148/2015, inizialmente introdotto dalla L. 205/2017 per gli anni 2018 e 2019, prevede la possibilità, a particolari condizioni, di ottenere una proroga dei programmi Cigs oltre i limiti temporali ordinariamente previsti. Inizialmente, i programmi prorogabili erano limitati agli interventi con causali di crisi e riorganizzazione; il D.L. 119/2018 (L. 136/2018) estende tale possibilità anche ai programmi Cigs per contratto di solidarietà. La misura è stata, da ultimo, prorogata fino a tutto l’anno 2024 dalla Legge di Bilancio per l’anno 2022 (L. 234/2021).
Possono accedere a questo trattamento le aziende “con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale” (articolo 22-bis, comma 1, D.Lgs. 148/2015).
La proroga è attivabile nei casi in cui la “complessità” nell’attuazione dei programmi sia tale da renderne impossibile la piena realizzazione nei tempi previsti per la durata ordinaria degli interventi, ossia:
- proroga per un massimo di 12 mesi in relazione a programmi di riorganizzazione
- caratterizzati da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di 24 mesi;
- oppure, che presentino piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale;
- proroga per un massimo di 6 mesi in relazione a programmi di crisi contenenti interventi complessi volti alla continuazione dell’attività e alla salvaguardia dell’occupazione non attuabili nei 12 mesi concedibili ordinariamente;
- proroga per un massimo di 12 mesi in relazione a contratti di solidarietà al cui termine permanga, in tutto o in parte, l’esubero di personale dichiarato in sede di attivazione del programma.
In tutti i casi, l’autorizzazione alla proroga è subordinata alla presentazione di piani volti alla salvaguardia dei livelli occupazionali in cui siano previste specifiche azioni di politiche attive concordate con le Regioni competenti in base alla collocazione geografica delle unità produttive interessate, che divengono parte integrante di accordi stipulati presso il Ministero del lavoro. La circolare richiama, per i profili procedurali, il proprio messaggio n. 1825/2018, in cui sono dettate, tra l’altro, istruzioni relative all’esposizione dei trattamenti in UniEmens. Si deve ricordare che il messaggio fa riferimento alle imprese con organico superiore a 100 unità, requisito che è stato espunto dalla norma a opera dell’articolo 25, D.L. 119/2018, e che deve, quindi, considerarsi superato.
Accordo di transizione occupazionale
La circolare Inps ricorda che troverà applicazione nel corso dell’anno anche la nuova previsione relativa agli accordi di transizione occupazionale, contemplata dall’articolo 22-ter, D.Lgs. 148/2015 (la previsione è stata introdotta dall’articolo 1, comma 200, L. 234/2021), che assume carattere strutturale.
Si tratta della possibilità, per le imprese che occupano più di 15 dipendenti nel semestre precedente la presentazione della domanda (messaggio Inps n. 2423/2022), di ottenere, all’esaurimento di un precedente programma di Cigs per crisi o riorganizzazione, un ulteriore periodo di Cigs per un massimo di 12 mesi, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, in deroga, dunque, ai limiti massimi ordinariamente previsti. L’intervento non deve necessariamente essere richiesto in continuità con il precedente, ma può essere richiesto anche dopo un certo lasso di tempo a seguito della ripresa dell’attività, a condizione, comunque, che l’impresa non possa accedere agli strumenti ordinari all’interno del quinquennio mobile (Ministero del lavoro, circolare n. 6/2022). Il pieno utilizzo di tali strumenti, nelle durate massime stabilite dagli articoli 4 e 22, D.Lgs. 148/2015, è dunque condizione essenziale per poter ricorrere all’accordo di transizione occupazionale. Per altro verso, il periodo concesso a seguito dell’accordo di transizione occupazionale non è computato nei limiti massimi nemmeno per i futuri trattamenti ordinari. Essendo un nuovo intervento, è necessario espletare la normale procedura sindacale prevista dall’articolo 24, D.Lgs. 148/2015. Per espressa previsione legislativa, l’accordo sindacale deve individuare le azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale, anche ricorrendo ai Fondi interprofessionali, da destinare ai lavoratori individuati nell’accordo stesso e che, nonostante le azioni già realizzate in attuazione del concluso programma di riorganizzazione o risanamento, risultino ancora in esubero. I programmi di azione devono essere definiti con la Regione o le Regioni interessate, che possono anche partecipare al finanziamento degli interventi nell’ambito dei propri programmi di politica attiva. I lavoratori interessati sono iscritti al programma GOL, di cui all’articolo 1, comma 324, L. 234/2021. In questo modo, il Legislatore intende attuare una connessione tra politiche passive e attive del lavoro, anche attraverso la responsabilizzazione dei lavoratori coinvolti, che, in caso di mancata partecipazione alle già menzionate azioni per loro esclusiva responsabilità, decadono dal diritto alla prestazione di integrazione salariale.
Il trattamento è soggetto alla contribuzione addizionale di cui all’articolo 5, D.Lgs. 148/2015, nella misura del 15% della retribuzione persa.
Il messaggio Inps n. 2423/2022 contiene, tra l’altro, le istruzioni procedurali per il pagamento diretto e per il conguaglio in UniEmens delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro, confermate dalla circolare.
Processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica
L’Inps ricorda che, nel corso del 2023, troverà ancora applicazione l’articolo 44, comma 11-ter, D.Lgs. 148/2015, introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 per il biennio 2022-2023. Secondo tale previsione, le imprese rientranti nel campo di applicazione Cigs che abbiano esaurito i trattamenti ordinari possono accedere a un ulteriore periodo di Cigs per una durata massima di 52 settimane, fruibili entro il 31 dicembre 2023, anche in modo frazionato.
Anche questo intervento non viene computato nei limiti massimi di cui agli articoli 4 e 22, D.Lgs. 148/2015. Per l’anno 2023, le risorse stanziate ammontano a 150 milioni di euro. L’attivazione dell’intervento è subordinata all’espletamento della procedura di consultazione sindacale, di cui all’articolo 24, D.Lgs. 148/2015 (Ministero del lavoro, circolare n. 6/2022). L’Inps effettua il controllo sulla disponibilità delle risorse dopo l’avvenuta autorizzazione ministeriale (circolare Inps n. 18/2022). L’intervento è attivabile laddove, pur non essendo stati esauriti i limiti massimi di trattamento Cigs, l’impresa si trovi comunque nell’impossibilità di richiederli, perché, ad esempio, non è ancora decorso un periodo pari a 2/3 di quello relativo alla precedente autorizzazione nei programmi per crisi aziendale (articolo 22, comma 2, D.Lgs. 148/2015), oppure l’azienda non possa accedere ai programmi di cui all’articolo 22-bis (c.d. crisi complessa), in quanto non in condizione di prevedere la continuità aziendale e la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Proroga dell’adeguamento dei Fondi di solidarietà e novità contributive 2023
La circolare dà conto anche delle disposizioni introdotte in materia di ammortizzatori da parte del c.d. Decreto Milleproroghe (D.L. 198/2022).
A seguito della complessiva riforma delle integrazioni salariali introdotta dalla L. 234/2021, i Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40, D.Lgs. 148/2015, dovevano adeguare i propri regolamenti alle nuove disposizioni, in linea generale, entro il 31 dicembre 2022. Tra l’altro, si tratta di prevedere l’accesso agli ammortizzatori ai datori di lavoro che occupino almeno un dipendente, laddove i citati regolamenti pongono spesso diverse soglie per l’accesso. Nel periodo transitorio i datori di lavoro interessati hanno ricevuto copertura da parte del Fis. Oltre tale termine, la norma prevede che, in mancanza di adeguamento da parte dei Fondi, i datori di lavoro confluiscano definitivamente nel Fis. Il termine è ora differito al 30 giugno 2023. Pertanto, in attesa dell’adeguamento da parte dei Fondi bilaterali, i lavoratori dipendenti da aziende che non hanno il requisito numerico per l’iscrizione ai Fondi stessi, continueranno a ricevere tutela da parte del Fis, destinatario della relativa contribuzione. Con l’occasione, l’Inps ha preannunciato che, con successivo messaggio, sarebbero state fornite indicazioni sulle novità contributive del 2023, il che è avvenuto nei giorni scorsi con il messaggio n. 316/2023.
Pertanto, dal 1° gennaio 2023, la contribuzione al Fis è definita nelle seguenti misure:
– 0,50% della retribuzione imponibile per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti;
– 0,80% per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti.
Il computo dell’organico è riferito alla media degli occupati nei 6 mesi precedenti.
Analogamente, le imprese rientranti nel campo di applicazione Cigs, dal 1° gennaio dovranno versare lo 0,90% della retribuzione imponibile (di cui lo 0,30% a carico dei lavoratori), dato che anche in questo caso è terminato il 31 dicembre 2022 il periodo transitorio con aliquote ridotte.
Di conseguenza, dal 1° gennaio 2023, per le aziende operanti su più matricole, sono eliminati i codici autorizzazione “0G”, “0V”, “9E” ed è attribuito il codice autorizzazione «9N».
Le aziende operanti su diverse posizioni e che iniziano l’attività a partire dal mese di gennaio 2023 devono comunicare tale circostanza all’Inps al fine di vedersi attribuito il C.A. “9N”.
Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (Fsta)
Lo stesso Decreto Milleproroghe fa salve le domande di prestazione integrativa della Cigs presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022, anche oltre il termine di 60 giorni successivi al D.M. di autorizzazione Cigs. Inoltre, il Decreto Milleproroghe ha stabilito che tali prestazioni potranno anche essere anticipate dai datori di lavoro e poste poi a conguaglio con la contribuzione dovuta, secondo procedure che saranno illustrate in un prossimo messaggio.
Altre misure in materia di ammortizzatori
La circolare ricorda che l’articolo 1, comma 328, Legge di Bilancio 2023, stanzia 19 milioni di euro per la proroga della Cigs già prevista dall’articolo 1-bis, D.L. 243/2016 (L. 18/2017), per lo stesso anno 2023, in favore dei dipendenti dell’Ilva, utilizzabile anche per gli interventi formativi necessari in relazione alle opere di bonifica dei siti produttivi.
È prorogato fino al 31 dicembre anche l’intervento, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, destinato ai lavoratori dipendenti da imprese situate nel territorio di Savona e impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito della frana lungo l’impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie Spa, in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019.
Ancora, per l’anno 2023, troverà applicazione la possibilità di proroga dei trattamenti di sostegno al reddito (di entità pari al trattamento di integrazione salariale) in favore dei lavoratori dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, inizialmente introdotto dal D.Lgs. 72/2018. Il trattamento è concesso dal Ministero del lavoro ed erogato esclusivamente con il sistema del pagamento diretto da parte dell’Inps. Anche in questo caso, il trattamento è attivabile per le imprese che non possono ricorrere, per qualsiasi motivo, agli strumenti ordinari di integrazione salariale, per una durata massima complessiva di 12 mesi. Il trattamento è concesso anche ai lavoratori per i quali non sussista regolarità contributiva, a condizione che il rapporto di lavoro sia stato riconosciuto con il decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività di cui all’articolo 41, D.Lgs. 159/2011, o con altri provvedimenti, anche precedenti, del Tribunale o del giudice delegato. È riconosciuta ai lavoratori la contribuzione figurativa e non è richiesta, invece, ai datori di lavoro, la contribuzione addizionale. Possono accedere anche i lavoratori privi dell’anzianità richiesta ordinariamente (30 giorni) e non è necessario procedere alla consultazione sindacale preventiva di cui all’articolo 24, D.Lgs. 148/2015. Sono comunque esclusi dall’intervento i lavoratori indagati, imputati o condannati per il reato di associazione mafiosa, per i reati aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1, comma 1, c.p., o per reati a essi connessi; il preposto, il coniuge del preposto o la parte dell’unione civile, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell’azienda; i lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell’azienda prima del sequestro e fino all’esecuzione di esso. Le istruzioni procedurali sono state fornite dall’Inps con messaggio n. 2679/2019.
Misure esaurite
L’Inps ricorda che non sarà più possibile ricorrere alle misure straordinarie introdotte dall’articolo 44, commi 11-quinquies e 11-sexies, D.Lgs. 148/2015, per il solo anno 2022.
Si tratta:
- della possibilità di richiedere ulteriori 26 settimane di Cigo per le imprese rientranti nella relativa disciplina, una volta esaurita la durata massima dei trattamenti ordinari previsti dall’articolo 12, D.Lgs. 148/2015;
- della possibilità di richiedere ulteriori 8 settimane di intervento integrativo da parte del Fis o dei Fondi bilaterali per i datori di lavoro rientranti nei relativi campi di applicazione e afferenti a particolari settori economici, una volta esaurita la durata massima dei trattamenti ordinari previsti dall’articolo 29, comma 3-bis, D.Lgs. 148/2015.
Congedo parentale
L’Inps preannuncia una successiva circolare dedicata alla nuova previsione introdotta dall’articolo 1, comma 359, L. 197/2022, che introduce per il primo mese di congedo parentale (facoltativo), l’indennizzabilità nella misura dell’80% della retribuzione in luogo del 30%. La misura opera per un mese e può essere fruita fino al sesto anno di vita del bambino, alternativamente tra i genitori, a condizione che abbiano terminato il congedo di maternità o di paternità alternativo successivamente al 31 dicembre 2022.
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