17 Ottobre 2016

Cigs per imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa

di Redazione

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 38 del 14 ottobre 2016, ha offerto chiarimenti in merito al nuovo comma 11-bis, articolo 44, D.Lgs. 148/2015, introdotto dall’articolo 2, comma 1, lettera f), punto 3), D.Lgs. 185/2016.

Il nuovo comma 11-bis ha disposto l’intervento straordinario di integrazione salariale, per l’anno 2016, per una durata massima di 12 mesi, a favore delle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 185/2016 (8 ottobre 2016).

L’intervento di integrazione salariale straordinaria è destinato ai lavoratori e alle imprese che abbiano i requisiti previsti dagli articoli 1 e 20, D.Lgs. 148/2015 ed è destinato alle imprese che, avendo già beneficiato a qualunque titolo di precedenti trattamenti di Cigs, si trovino, nell’annualità 2016, nell’impossibilità di ricorrere ulteriormente a un trattamento di integrazione salariale straordinaria. L’ulteriore trattamento straordinario può essere autorizzato sia qualora l’impresa abbia già esaurito la durata massima consentita dai trattamenti di integrazione salariale, in chiave generale o in base alle singole causali di intervento, sia in assenza dei criteri di autorizzazione richiesti per le singole fattispecie di intervento di integrazione salariale straordinaria, di cui all’articolo 21, D.Lgs. 148/2015 e relative disposizioni di attuazione.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere concesso previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata: in considerazione della specialità della normativa in esame, la circolare precisa che, in presenza di un accordo sottoscritto nell’anno 2016, con domanda e inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nel 2016, sia possibile concedere il trattamento della durata di 12 mesi, anche superando il limite temporale del 31 dicembre 2016, fermo restando il limite di spesa complessivo e quello definito dalle risorse assegnate a ogni singola Regione.

Le istanze, compilate secondo un apposito modulo che sarà reso disponibile sul sito www.lavoro.gov.it, dovranno essere presentate alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e I.O. mediante Pec all’indirizzo Dgammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it entro un congruo termine.

                                                                                                                                        

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