Cigs: il Ministero integra le istruzioni impartite con circolare n.24/15
Il Ministero del Lavoro, con circolare n.30 del 9 novembre, ha integrato le istruzioni in tema di Cigs offerte con la circolare n.24 del 5 ottobre scorso:
- Campo di applicazione (par.2): vi rientrano le imprese cooperative e loro consorzi che trasformano e manipolano prodotti agricoli e anche le imprese cooperative e loro consorzi che commercializzano prodotti agricoli;
- Crisi aziendale. Causale d’intervento (par.4.2): in merito alla fattispecie della crisi per cessazione di attività, con riferimento all’unità produttiva oggetto di cessazione, i cui lavoratori hanno già fruito, anche in costanza della normativa previgente al D.Lgs. n.148/15, del trattamento di Cigs, non potranno accedere nuovamente a un trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per qualunque causale, poiché l’unità produttiva è evidentemente cessata;
- Modalità di presentazione dell’istanza (par.7.1): come chiarito con la circolare n.24/15, alle istanze presentate successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.148/15, relative a proroghe dei trattamenti di Cigs, si applicheranno le disposizioni relative alla previgente normativa. In riferimento alle istanze di proroga di trattamenti Cigs relativi a programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale già avviati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. si applica il termine di 25 giorni alla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’orario. Per consentire quindi il completamento dei programmi già avviati in vigenza della precedente normativa, se la domanda relativa al primo anno è stata presentata entro il 23 settembre 2015, alle istanze di proroga vengono applicate le regole di cui alla normativa previgente. I medesimi principi vengono applicati alle istanze per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali eventualmente presentate dal 24 settembre scorso. Alle domande riferite al primo anno presentate dopo il 23 settembre si applica invece il D.Lgs. n.148/15, anche se la sottoscrizione dell’accordo e l’inizio delle sospensioni siano precedenti.