28 Febbraio 2018

Cigs editoria: applicazione della nuova normativa

di Redazione

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, ha precisato che ai trattamenti di Cigs riguardanti l’editoria, per i quali è stata presentata istanza successivamente alla data del 1° gennaio 2018 – a condizione che anche la consultazione sindacale e le relative sospensioni dal lavoro siano iniziate successivamente a tale data – si applicano le disposizioni previste dal D.I. 100495/2017, anche con riferimento all’applicazione dei limiti di durata massima complessiva previsti dalla nuova normativa, non incidendo e non conteggiandosi nel quinquennio mobile i precedenti interventi Cigs.

Pertanto, i trattamenti riguardanti periodi decorrenti dal 1° gennaio 2018, la cui consultazione sindacale, la presentazione dell’istanza di accesso e le conseguenti sospensioni dal lavoro siano iniziate dopo tale data, si computano per intero ai fini delle durate massime previste ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 4, D.Lgs. 148/2015, e i trattamenti richiesti anteriormente al 1° gennaio 2018, ancorché relativi a trattamenti già in corso a tale data o a domande presentate prima di tale data, si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva al 1° gennaio 2018.

I periodi di trattamento di integrazione salariale autorizzati per qualsiasi causale e conclusi prima del 1° gennaio 2018, o fruiti prima di tale data, non saranno computati ai fini della durata massima complessiva di cui all’articolo 25-bis, comma 4, D.Lgs. 148/2015.

 

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