Cigs: chiarimenti in merito alla circolare n.30/15
Il Ministero del Lavoro, con nota n.14948 del 21 dicembre, offre precisazioni in merito alla circolare n.30/15, in tema di presentazione dell’istanza di Cigs e, in particolare, delle domande concernenti il primo anno dei predetti trattamenti, presentate nel periodo transitorio conseguente all’entrata in vigore del D.Lgs. n.148/15 (24 settembre 2015).
Il Dicastero ritiene utile precisare la correlazione tra la presentazione dell’istanza e gli eventi che anticipano la domanda di Cigs. In considerazione che il procedimento del trattamento di Cigs si compone di vari elementi istruttori, si ritiene che possa essere ritenuta ancora vigente la normativa antecedente al D.Lgs. n.148/15, qualora la consultazione sindacale/verbale d’accordo e le conseguenti sospensioni/riduzioni di orario di lavoro siano intervenute prima dell’entrata in vigore del richiamato decreto e le relative istanze siano state presentate nell’arco temporale tra il 24 settembre 2015 e il 31 ottobre 2015, periodo in cui le aziende non erano obbligate a rispettare i termini procedimentali di cui all’art.1, co.1 e 2, D.Lgs. n.148/15.
Il regime normativo precedente al D.Lgs. n.148/15 consentiva un processo istruttorio, per le parti interessate al trattamento in questione, in cui le sospensioni/riduzioni di orario di lavoro erano precedenti all’istanza aziendale, i cui effetti retroagivano con riferimento alle sospensioni già effettuate. In considerazione di ciò la norma del D.Lgs. n.148/15 può essere interpretata nel senso di salvaguardare la procedura posta in essere dalle parti, che pone le sue basi sull’atto negoziale e sulle conseguenti sospensioni/riduzioni di orario, sia pure nei limiti temporali sopra evidenziati.