Cig COVID: la circolare Inps n. 28/2021
di Paolo BoniniL’Istituto previdenziale ha illustrato, tra le altre, le (poche) novità introdotte con la Legge di Bilancio 2021 in materia di ammortizzatori sociali legati all’emergenza epidemiologica, fornendo istruzioni operative con riguardo all’esposizione degli eventi in UniEmens. Non mancano aspetti problematici connessi all’intempestività delle istruzioni fornite dopo che erano già stati aperti i canali telematici per l’invio delle domande.
Ammortizzatori COVID-19 dal 1° gennaio 2021: periodo e lavoratori interessati
L’articolo 1, commi 299-305, L. 178/2020, ha introdotto ulteriori 12 settimane di integrazioni salariali con causale COVID, nonché altre 90 giornate di Cisoa.
Il rinvio alla disciplina di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies, D.L. 18/2020 (Cura Italia), fa sì che le novità introdotte siano molto limitate, al punto che la circolare contiene poco più che conferme di quanto già illustrato con riferimento ai precedenti interventi.
Le nuove disposizioni replicano, innanzitutto, il meccanismo già previsto a partire dai trattamenti istituiti con il D.L. 104/2020 (Decreto Agosto): le settimane già richieste/autorizzate ai sensi dell’articolo 12, D.L. 137/2020 (Decreto Ristori, causale “COVID 19 DL 137”), che si collochino, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, vanno in diminuzione del numero massimo di 12 settimane richiedibili a partire dalla medesima data, a prescindere dall’effettiva fruizione dei periodi richiesti (non si dà luogo ad alcun recupero di residui eventualmente non fruiti).
D’altra parte, a differenza di quanto previsto dal Decreto Ristori, l’accesso agli ammortizzatori dal 1° gennaio 2021 è possibile anche per le aziende che non abbiano mai richiesto in precedenza interventi con causale COVID.
Altro elemento di discontinuità con l’assetto precedente riguarda l’arco temporale di fruizione, che è stato differenziato a seconda dell’ammortizzatore utilizzato, ferma restando la durata massima complessiva di 12 settimane: gli interventi di Cigo non potranno, infatti, spingersi oltre il 31 marzo 2021, mentre per assegno ordinario e Cigd, nonché per la Cisoa, il termine ultimo è fissato al 30 giugno 2021.
Degna di nota è l’indicazione, contenuta nel paragrafo 6.2 della circolare in commento, circa l’individuazione della platea dei lavoratori potenzialmente beneficiari delle nuove settimane di integrazione salariale. La Legge di Bilancio[1] ne prevede l’applicazione ai lavoratori in forza al 1° gennaio 2021. La circolare, invece, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dichiara che i trattamenti potranno essere riconosciuti, in tutti i settori di attività, in favore dei lavoratori in forza al 4 gennaio 2021, in considerazione del fatto che, in tale data, cadeva il primo giorno lavorativo dell’anno per la maggior parte dei datori di lavoro.
Continuità e discontinuità della disciplina speciale in deroga al D.Lgs. 148/2015
Mediante il ricordato rinvio al decreto Cura Italia, restano inalterate le seguenti disposizioni, in deroga al D.Lgs 148/2015:
- la fase iniziale non prevede la stipula di accordi sindacali, ma solo l’esame congiunto da svolgersi, anche in via telematica, entro i 3 giorni successivi alla prima comunicazione inviata dal datore di lavoro alle OO.SS. dei settori interessati; fanno eccezione la Cigd, quando si tratti di aziende aventi più di 5 dipendenti e l’assegno ordinario erogato da fondi diversi dal Fis, quando l’accordo sia previsto nei rispettivi regolamenti;
- i periodi di integrazione salariale con causale COVID non sono computati nei limiti massimi previsti dalla disciplina ordinaria di cui agli articoli 4, 12, 29, 30, 39, D.Lgs. 148/2015;
- non si applica il contributo addizionale di cui agli articoli 5, 29, 33, D.Lgs. 148/2015;
- per i lavoratori interessati non è richiesta l’anzianità di 90 giornate di effettivo lavoro nell’unità produttiva.
In discontinuità rispetto al Decreto Agosto e al Decreto Ristori, non si applica neppure il contributo addizionale connesso all’andamento del fatturato. Nessuna contribuzione addizionale è, dunque, dovuta per le nuove 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio.
Permangono gli obblighi di versamento del Tfr al Fondo di tesoreria per i datori di lavoro interessati.
Resta fermo il termine decadenziale per il conguaglio delle somme anticipate dai datori di lavoro, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, D.Lgs. 148/2015, pari a 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dei trattamenti richiesti, o dalla data di autorizzazione, se giunta successivamente.
Resta confermata la possibilità di interrompere eventuali programmi di Cigs o assegno di solidarietà in corso al 1° gennaio 2021. Nel primo caso, le aziende potranno accedere alla Cigo per COVID, a condizione che appartengano a uno dei settori destinatari della Cigo[2], comunicando la sospensione/proroga del periodo di Cigs al Ministero secondo le indicazioni già fornite[3]. L’istanza per le 12 settimane di Cigo dovrà essere presentata utilizzando la causale “COVID – 19 L 178/2020-sospensione Cigs”.
Le aziende che hanno, invece, in corso un assegno di solidarietà erogato dal Fis, potranno accedere all’assegno ordinario, che sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà e può riguardare anche i medesimi lavoratori già beneficiari dello stesso assegno, fino a copertura dell’intero orario lavorativo.
Modalità e requisiti di accesso alle prestazioni del Fis e dei Fondi bilaterali
Come già nel messaggio Inps n. 406/2021, le domande devono essere presentate con la nuova causale “COVID – 19 L. 178/2020”. Come noto, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, D.L. 18/2020, possono avere accesso all’assegno ordinario anche le aziende con un’occupazione media compresa tra 5 e 15 dipendenti, ordinariamente destinatarie del solo assegno di solidarietà. Tuttavia, l’Inps, con circolare n. 84/2020, aveva comunicato che le aziende che si apprestavano a richiedere interventi con causale COVID in base al Decreto Rilancio avrebbero potuto tener conto del requisito occupazionale posseduto al momento della (eventuale) prima domanda presentata ai sensi del D.L. 18/2020. Ora, la nuova circolare Inps n. 28/2021 riforma tale orientamento, disponendo che le aziende verifichino il requisito occupazionale al momento della presentazione della domanda. Tale orientamento ha suscitato non poche perplessità, non tanto di merito quanto di “metodo”, data l’intempestività di dette determinazioni rispetto a procedure già avviate, peraltro a seguito delle indicazioni già pervenute da parte dello stesso Istituto previdenziale con il citato precedente messaggio n. 406/2021. Ciò avrebbe comportato l’eventuale necessità di annullare e presentare domande di Cigd, in mancanza della media di almeno 5 dipendenti.
Tuttavia, l’Inps è di nuovo intervenuto, con messaggio n. 769/2021, sottolineando che tale verifica dovrà essere effettuata soltanto dalle aziende che non hanno mai richiesto interventi precedenti a quelli istituiti con la L. 178/2020. I datori di lavoro che, invece, hanno già richiesto interventi di assegno ordinario COVID, potranno continuare a tenere conto del requisito occupazionale posseduto alla data di presentazione della prima richiesta.
La Cisoa
L’accesso alla particolare prestazione per i lavoratori agricoli, pari a un massimo di 90 giornate, potrà essere distribuito nel periodo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021. Le domande dovranno essere presentate con la causale “CISOA L. 178/2020”. Restano invariate le deroghe rispetto alla disciplina ordinaria della Cisoa (ad esempio, non è richiesto il requisito dell’anzianità lavorativa di 181 giornate nell’anno solare, essendo sufficiente che i lavoratori risultino in forza all’aziende richiedente alla data del 4 gennaio 2021). Occorre ricordare che la prestazione in commento può essere diretta ai soli operai agricoli a tempo indeterminato. Per gli altri lavoratori del settore è prevista la possibilità di avvalersi della Cigd.
Termini di trasmissione delle domande e modalità di pagamento
In merito, restano invariati i già noti termini decadenziali in ordine alla presentazione delle domande e dei dati necessari al pagamento diretto da parte dell’Inps (modelli SR41 e SR43).
Le domande devono essere, quindi, presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui hanno avuto inizio le sospensioni o riduzioni di orario. I dati per il pagamento diretto dovranno essere trasmessi entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, o entro 30 giorni dal ricevimento dei provvedimenti autorizzativi, se giunti successivamente al termine ordinario di adempimento.
Inalterata la possibilità di richiedere il pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, a prescindere dalla dimostrazione della sussistenza di difficoltà finanziarie da parte dell’impresa. Il pagamento diretto resta l’unica modalità possibile in caso di Cigd, con l’unica eccezione delle aziende c.d. “plurilocalizzate”. Resta ferma anche la possibilità di richiedere, in caso di pagamento diretto, l’anticipazione del 40% ai lavoratori, presentando la domanda di accesso entro 15 giorni dall’inizio delle sospensioni o riduzioni di orario.
Modalità di esposizione del conguaglio
Per Cigo e assegno ordinario, ferme restando le modalità “strutturali” di esposizione degli eventi in UniEmens, il conguaglio dei trattamenti anticipati dai datori di lavoro dovrà avvenire mediante codici agli stessi comunicati dalle sedi Inps competenti attraverso il canale del Cassetto bidirezionale, unitamente al rilascio delle relative autorizzazioni. Resta fermo il principio che per gli interventi che restino all’interno degli ordinari limiti, per i quali la copertura finanziaria resta a carico delle rispettive Gestioni, si utilizzeranno i codici di conguaglio “L038” per la Cigo, e “L001” per l’assegno ordinario.
Oltre tali limiti, sono stati istituiti i seguenti codici di conguaglio:
- “L078”, per la Cigo; le aziende che accedono alla Cigo COVID previa sospensione di un programma Cigs, esporranno il codice “L079”;
- “L007”, per l’assegno ordinario; in presenza di assegni al nucleo familiare, le relative somme poste a conguaglio dovranno essere esposte con il codice “L021”.
[1] Articolo 1, comma 305, L. 178/2020.
[2] Articolo 10, D.Lgs. 148/2015.
[3] Inps, circolare n. 47/2020.
Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.
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