19 Aprile 2018

I chiarimenti dell’Inps in materia di certificazione per permanenza prolungata in pronto soccorso

di Francesco Bosetti

L’Inps, con il messaggio n. 1074 del 9 marzo 2018, è intervenuto a regolamentare una circostanza sempre più diffusa negli ultimi anni, ovvero la permanenza di pazienti per 2 o più giorni presso le unità operative di pronto soccorso che si verifica qualora:

  • le condizioni del malato richiedano un chiarimento diagnostico al fine di decidere se dimettere il malato o ricoverarlo presso l’apposito reparto della struttura ospedaliera;
  • il reparto nel quale si è stato deciso di ricoverare il malato non è immediatamente disponibile.

In relazione a tali situazioni, per le quali le strutture ospedaliere si sono attrezzate istituendo le c.d. Strutture Semplici OBI (Osservazione Breve Intensiva) e DB (Degenza Breve – struttura nata in base a specifiche delibere regionali), l’Istituto fino ad oggi non ha mai provveduto a chiarire quale fosse la corretta certificazione di malattia che, ai fini del regolare esercizio della tutela previdenziale da parte del lavoratore, le strutture sanitarie dovessero rilasciare.

Il messaggio Inps n. 1074/2018 ha stabilito che, nei casi in cui i trattamenti presso le unità operative di pronto soccorso richiedano ospitalità notturna, è prevista l’applicazione della medesima disciplina prevista per gli eventi di ricovero ospedaliero e, pertanto, le strutture di pronto soccorso sono tenute alla trasmissione telematica dei certificati di ricovero; in caso di impossibilità di procedere con l’invio telematico, la certificazione può essere rilasciata al lavoratore in modalità cartacea.

Nell’ipotesi, distinta dalla precedente, in cui il lavoratore sia dimesso dal pronto soccorso in giornata, la certificazione rilasciata dalla struttura ospedaliera è quella di malattia.

Alla luce di queste considerazioni, il messaggio Inps n.1074/2018 analizza come devono essere gestite le seguenti situazioni:

  • qualora la struttura sanitaria, a fronte di ospitalità notturna presso le unità operative di pronto soccorso, non rilasci il certificato di ricovero, ma quello di malattia, il lavoratore, per consentire la corretta gestione dell’evento, è tenuto a fornire ulteriori elementi utili per l’istruttoria, inviando all’Inps e al datore di lavoro apposita documentazione dalla quale sia rilevabile la citata permanenza prolungata presso la struttura di pronto soccorso;
  • qualora sia rilasciato un certificato cartaceo (ipotesi residuale che si realizza quando le strutture di pronto soccorso siano impossibilitate a procedere alla trasmissione telematica dei certificati), l’eventuale dicitura “prognosi clinica” deve essere integrata/sostituita con quella di “prognosi riferita all’incapacità lavorativa”; tuttavia, per non creare disagio ai lavoratori, l’Istituto prevede che tale fattispecie sia valutata dal medico Inps e, solo qualora non siano perfezionati anche i requisiti amministrativi ritenuti essenziali, il certificato redatto non può produrre effetti assicurativi e va considerato nullo.

 

Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il form sottostante.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

La circolare di lavoro e previdenza