16 Febbraio 2018

Riflessioni sulla cessione di ramo d’azienda nell’approfondimento della Fondazione studi

di Redazione

La Fondazione studi consulenti del lavoro, con approfondimento del 15 febbraio 2018, prende spunto dalla sentenza di Cassazione n. 1769/2018 in tema di cessione di ramo d’azienda per analizzare l’individuazione del concetto di azienda e le garanzie del lavoratore in caso di trasferimento, sottolineando che, ai fini della sussistenza di un trasferimento d’azienda in un settore in cui l’attività sia fondata essenzialmente sulla mano d’opera, risulta necessario, ai sensi della Direttiva 2001/23, che la parte più rilevante del personale sia presa in carico dal presunto cessionario per la conservazione dell’identità di un’entità economica.

La sentenza n. 1769/2018, infatti, afferma che non si configura trasferimento di ramo d’azienda se, contestualmente al trasferimento dei lavoratori, non si riscontra anche il trasferimento di un determinato know-how, individuabile in una particolare specializzazione del personale trasferito, poiché è indispensabile la conservazione dell’identità economica. Non sussistono le condizioni affinché si configuri un trasferimento di ramo d’azienda se la realtà sia stata creata ad hoc, in occasione del trasferimento stesso, poiché condizione necessaria è la preesistenza di una realtà produttiva autonoma e funzionale.

 

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