1 Dicembre 2022

Certificazione di malattia e licenziamento

di Luca Vannoni

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 33134 del 10 novembre 2022 affronta interessanti questioni in ordine alla certificazione di malattia. Il caso deciso dalla Suprema Corte riguarda un lavoratore, risultato assente dal servizio senza alcuna giustificazione dal 21 al 27 luglio 2017 e omettendo di presentare documentazione a giustificazione dell’assenza.

Il datore di lavoro provvedeva alla comunicazione della contestazione disciplinare in data 27 luglio 2017; la documentazione a giustificazione della sua assenza (decorrente dal 21 luglio e fino al 26 luglio) era stata, poi, inviata il 28 luglio. In data 3 agosto 2017 il datore di lavoro, nonostante avesse ricevuto tale documentazione, procedeva con il licenziamento per assenza dal servizio senza giustificazione.

Il licenziamento è stato considerato illegittimo nei gradi di merito, giudizio confermato dalla Cassazione.

Con la contestazione disciplinare del 27 luglio 2017 la società aveva addebitato al lavoratore un’assenza ingiustificata, da intendersi come priva di una qualche documentazione che attestasse l’esistenza di una valida causa sospensiva dell’obbligo di rendere la prestazione. Alla data del recesso, intimato al lavoratore il 3 agosto 2017, la certificazione medica era arrivata al datore di lavoro. Tenuto conto che le disposizioni del Ccnl (Tessili industria) applicabile non contenevano alcuna equiparazione tra assenza ingiustificata e assenza di cui non sia stata tempestivamente comunicata la giustificazione, anzi, vi erano 2distinte norme, nel primo caso sanzionando con il licenziamento (articolo 74, lettera b), nell’altro prevedendo la sanzione conservativa della multa (articolo 72), la Corte ha accertato l’insussistenza del fatto addebitato con il licenziamento (il non aver giustificato le assenze), in quanto, al momento del recesso, la giustificazione era pervenuta al datore di lavoro. Non essendo stato contestato il  contenuto della certificazione quanto alla sua idoneità a giustificare l’assenza, stante l’immodificabilità delle ragioni poste a fondamento del recesso, il fatto addebitato era, perciò, insussistente. In sede disciplinare, infatti, la retroattività del certificato medico non era stata mai contestata.

Per trarne utilità professionale, è importante evidenziare che, nel momento in cui si riceve giustificazione dell’assenza prima dell’irrogazione del licenziamento, soprattutto se vi è una disposizione specifica che sanziona il ritardo nella giustificazione, se non si contesta la legittimità della certificazione diviene arduo sostenere la legittimità del licenziamento, anzi, si determina sia l’insussistenza del fatto (rispetto alla contestazione) sia l’applicazione della sanzione espulsiva in una fattispecie in cui il codice disciplinare prevede una sanzione conservativa.

 

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