Certificato medico di malattia: contestazione della diagnosi
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 27 novembre 2024, n. 30551, in tema di licenziamento disciplinare per abuso del periodo di malattia, ha ritenuto che il certificato redatto da un medico convenzionato con un ente previdenziale o con il Ssn per il controllo della sussistenza delle malattie del lavoratore è atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l’ha formato nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza, mentre tale fede privilegiata non si estende anche ai giudizi valutativi che il sanitario ha in occasione del controllo espresso in ordine allo stato di malattia e all’impossibilità temporanea della prestazione lavorativa, i quali, pur dotati di un elevato grado di attendibilità in ragione della qualifica funzionale e professionale del pubblico ufficiale e dotati, quindi, di una particolare rilevanza sotto il profilo dell’articolo 2729, cod. civ., consentono al giudice di considerare anche elementi probatori di segno contrario acquisiti al processo: ne consegue che dev’essere annullata con rinvio la sentenza d’appello che ha erroneamente asserito che per contestare l’esattezza d’una diagnosi sia necessario per il datore proporre una querela di falso del certificato medico.