Certificato infortunio: dal 22 marzo nuova modalità di trasmissione
L’Inail, con circolare n.10 del 21 marzo, ha comunicato che dal 22 marzo 2016 l’obbligo di trasmissione telematica del certificato medico di infortunio o di malattia professionale è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la “prima assistenza”. Per “prima assistenza” deve intendersi la prestazione professionale qualificata rientrante nell’ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base. L’obbligo di invio della certificazione medica si considera correttamente assolto ogniqualvolta la compilazione del certificato e il relativo invio siano avvenuti entro le ore 24 del giorno successivo all’intervento di prima assistenza.
Per l’invio telematico dei certificati è disponibile un’apposita procedura per la registrazione e la profilazione dei medici e delle strutture sanitarie che, nello svolgimento della propria attività, interagiscono con l’Istituto per l’invio del certificato medico di infortunio o di malattia professionale. Per l’abilitazione ai servizi on line il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria devono inviare apposita richiesta alla sede Inail competente per territorio, utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale.
Questa semplificazione implica pertanto che il datore di lavoro, fermo l’obbligo di trasmettere la denuncia dell’evento all’Inail, sia esonerato dall’obbligo della trasmissione del certificato medico, al quale deve provvedere il medico certificatore che presta la prima assistenza. Resta, pertanto, a carico del datore di lavoro l’indicazione nella denuncia obbligatoria in modalità telematica dei riferimenti del certificato medico, i quali sono resi disponibili, telematicamente, dall’Istituto assicuratore. A tal fine, dal 22 marzo, sono disponibili gli applicativi per la consultazione, da parte del datore di lavoro munito di credenziali di accesso, del certificato medico trasmesso per via telematica, in apposita sezione del portale dell’Istituto.
Nulla cambia invece circa gli obblighi del datore di lavoro in merito all’inoltro della denuncia di infortunio all’Istituto entro due giorni, cinque in caso di malattia professionale, da quello in cui ne ha avuto notizia.