18 Febbraio 2021

Casse COVID: la circolare delle ceneri

di Luca Vannoni

Con la circolare n. 28/2021 l’Inps fornisce i chiarimenti relativi agli interventi fatti con la Legge di Bilancio 2021 in materia di ammortizzatori sociali.

Riguardo alle Casse COVID, l’Inps riepiloga i principali aspetti che caratterizzano le nuove 12 settimane decorrenti dal 1° gennaio 2021, rispetto ai precedenti provvedimenti di emergenza:

– i diversi archi temporali in cui è possibile collocare le 12 settimane: 1° gennaio 2021-31 marzo 2021 per i trattamenti di Cigo; 1° gennaio 2021-30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di Cigd;

– l’accesso alle 12 settimane è concesso anche a datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per causale COVID-19;

– i trattamenti trovano applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 1° gennaio 2021;

– non è richiesto il versamento di alcun contributo addizionale legato alla riduzione di fatturato.

Si segnala un importante cambio di rotta dell’Inps al paragrafo 9 della circolare n. 28/2021: in materia di Fis, si afferma che “Con particolare riguardo al requisito occupazionale dei datori di lavoro richiedenti la prestazione, si evidenzia che, in discontinuità con quanto previsto al paragrafo 3, quarto capoverso, della circolare n. 84/2020, trova applicazione la speciale disciplina prevista dall’articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020, in base alla quale l’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione”.

Nella circolare n. 84/2020 si affermava che: “In considerazione della particolare situazione derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell’unitarietà della causale per cui viene proposta la domanda di accesso alla prestazione, si precisa che, ai fini della valutazione delle nuove richieste di assegno ordinario per periodi che presentino o meno soluzione di continuità, si dovrà tener conto del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda”.

Pertanto, l’alternativa Fis-Cigd non è più determinata dalla prima domanda, ma dalla verifica dimensionale dell’azienda nel momento in cui presenta una richiesta ai sensi della L. 178/2020.

 

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