Casse COVID-19: le attese istruzioni Inps
di Luca VannoniLa proroga delle casse COVID disposta dal D.L. 137/2020, strettamente dovuta a seguito delle limitazioni imposte dai D.P.C.M. emanati a partire da fine ottobre, per un periodo, come noto, di 6 settimane e con decorrenza 16 novembre 2020, ha posto diversi interrogativi non marginali relativi alle possibili sovrapposizioni con la disposizione di riferimento, il D.L. 104/2020, che non è stata abrogata.
La circolare Inps n. 139/2020 intende definire i rapporti tra D.L. 104/2020 e D.L. 137/2020, tenuto conto del complicato intreccio creatosi con quest’ultimo provvedimento.
Da una parte, infatti, il D.L. 104/2020 riconosce 9+9 settimane nel periodo 13 luglio 2020-31 dicembre 2020; il D.L. 137/2020, viceversa, concede ulteriori 6 settimane, con decorrenza 16 novembre e fino al 31 gennaio 2021, alle aziende che abbiano terminato le 9+9 e comunque, anche non esaurita la dote di 18 settimane, alle imprese soggette alle sospensioni e limitazioni previste dai vari D.P.C.M..
Come disposizioni di coordinamento, il D.L. 137/2020 prevedeva 2 passaggi:
- nel terzo periodo dell’articolo 12, comma 1, D.L. 137/2020, si prevede che “Con riferimento a tale periodo (16 novembre – 31 gennaio 202, NdA), le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19”;
- nel periodo successivo si prevede che i periodi di integrazione richiesti e autorizzati ai sensi del D.L. 104/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, siano imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane del D.L. 137/2020.
Riguardo al primo punto, l’Inps (fortunatamente) non degna di alcun chiarimento la disposizione, anzi, di fatto la considera come se fosse inesistente, sottolineando come i datori di lavoro possono richiedere integrazioni salariali ai sensi del D.L. 104/2020 (9+9 settimane), nel loro ammontare integrale e alle condizioni previste dal D.L. 104/2020, anche per periodi successivi al 15 novembre 2020 e comunque fino al 31 dicembre 2020, come risulta dall’esempio fornito dall’Inps:
“se un’azienda ha sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a far tempo dal 26 ottobre 2020, in assenza di precedenti autorizzazioni per periodi successivi al 12 luglio 2020, potrà richiedere, ai sensi della disciplina di cui al decreto–legge n. 104/2020, le prime 9 settimane di trattamenti fino al 31 dicembre 2020 con causale “COVID 19 nazionale”, senza obbligo di pagamento del contributo addizionale”.
Riguardo al secondo punto, dal contenuto assi più intellegibile rispetto alla disposizione del primo, la circolare provvede a fornire un’esemplificazione volta a chiarire come funziona il meccanismo “a scalare” delle settimane di integrazione ai sensi del D.L. 104/2020, fruite dopo il 15 novembre, rispetto alle 6 settimane da D.L. 137/2020.
Come ultima questione di coordinamento tra D.L. 104/2020 e D.L. 137/2020, in apertura si ricordava di un aspetto ontologico, originario, che lega i 2 provvedimenti: le 6 settimane possono essere riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo di 9 settimane, ex D.L. 104/2020, purché lo stesso periodo sia integralmente decorso (oltre che ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, come sostituito dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e, da ultimo, dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020, soggetti a chiusure o la limitazioni delle attività, per i quali l’accesso alle integrazioni salariali è garantito senza condizioni).
Sul punto, l’Inps precisa che “la trasmissione delle domande riferite alle nuove 6 settimane di trattamenti – che deve riguardare periodi non antecedenti al 16 novembre 2020 e non successivi al 31 gennaio 2021 – sarà̀ possibile, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle seconde 9 settimane previste dal decreto-legge n. 104/2020, da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto”.
L’Inps, ovviamente, prima di autorizzare le nuove 6 settimane verificherà, in sede di istruttoria, che il periodo precedente (9+9 settimane), richiesto ai sensi del D.L. 104/2020, sia stato interamente autorizzato e che la domanda si riferisca a un periodo successivo.
Infine, si segnala che, da un punto di vista operativo, il D.L. 137/2020 non ha apportato significative modifiche in procedure e tempistiche rispetto al D.L. 104/2020, a parte l’istituzione della nuova causale “COVID -19 DL 137”.
Riguardo al contributo addizionale, se, da una parte, sia il D.L. 104/2020 sia il D.L. 137/2020 prevedevano l’esclusione per i datori di lavoro con una perdita del fatturato pari o superiore al 20% ovvero per quelli che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019, dall’altra, solo il D.L. 137/2020 escludeva dal contributo i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (come sostituito dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e, da ultimo, dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020).
L’Inps, con un’interpretazione estensiva, volta a consentire un completa fruizione delle 9 settimane ulteriori da D.L. 104/2020, chiarisce che “anche le settimane di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario con causale “COVID 19 con fatturato” richieste, ai sensi della precedente disciplina di cui al decreto-legge n. 104/2020, dai datori di lavoro appartenenti ai settori elencati nella richiamata disposizione normativa, che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive, per periodi che, secondo la definizione del decreto-legge n. 137/2020, decorrono dal 16 novembre 2020, saranno escluse dal versamento del contributo addizionale”.
In riferimento alle integrazioni salariali ex D.L. n. 104/2020, si precisa che, affinchè la recente novità dell’articolo 13, D.L. 157/2020, possa dispiegare i suoi effetti, sarà possibile integrare le domande già utilmente trasmesse per includere i lavoratori assunti al 9 novembre 2020.
Se non sono state presentate istanze di integrazioni salariali per periodi ricadenti nell’arco temporale previsto dal D.L. 104/2020 (dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), i lavoratori assunti al 9 novembre 2020 potranno essere inclusi solo se le domande saranno trasmesse nel rispetto della disciplina in materia di termini decadenziali e, quindi, solo per i mesi di novembre e dicembre e non sarà possibile recuperare i periodi precedenti.
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Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
10 Dicembre 2020 a 10:21
Salve,
nel caso in cui la 18^ settimana di cui al DL N. 104/2020 è quella che va dal 28/12/2020 al 02/01/2021, essa come deve essere considerata?
Coperta da CIGO dl 104/2020?
Non spetta alcun tipo di CIGO? e, quindi, in questo caso sarebbero precluse le 6 settimane (o parte di esse) di cui al dl 137/2020.
17 Marzo 2021 a 21:44
Avete avuto risposte su questo periodo mancante? … non sono stati conteggiati dall’INPS i giorni dal 28/12 al 02/01.. come mai?
11 Dicembre 2020 a 18:57
Buonasera dott. Vannoni,
se una azienda ha utilizzato le prime 9 settimane cogo dl 104, e dal 2/11 al 31/12, utilizza 8 settimane e 4 giorni, (poichè per completare le 9 settimane si andrebbe a finire al 02/01/2021), e dato che le seconde 9 settimane con fatturato, sono usufruibili fino al 31/12, l’azienda che non ha completato queste seconde 9 settimane, non potrà accedere alle ulteriori 6 del DL 137? oppure potrà imputare a dl 137, le giornate di cigo dal 03/01/21?
Cos’altro potrebbe utilizzare nell’anno nuovo l’azienda in questione?
La ringrazio e la saluto.
12 Gennaio 2021 a 18:57
Se un’azienda fa domanda di cassa integrazione covid per le 6 settimane dal 14/11 al 26/12 (l’inps non consente oltre) i giorni dal 28 al 31/12 come devono essere gestiti?