La Cassazione illustra le nozioni di mobbing e straining
di Redazione Scarica in PDFLa Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 7 giugno 2024, n. 15957, ha ritenuto configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l’elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell’intendimento persecutorio nei confronti della vittima, a prescindere dall’illegittimità intrinseca di ciascun comportamento.
Invece, è configurabile lo straining quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie.