7 Giugno 2017

Cassa Integrazione Guadagni in Deroga 2017: i chiarimenti INPS

di Redazione

L’INPS, con messaggio n. 2303 del 5 giugno 2017, ha fornito chiarimenti in ordine alla circolare n. 34 del 4 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recepita dall’Istituto con la circolare n.217 del 13 dicembre 2016, dove è stata prevista la possibilità per le Regioni e Province autonome, di utilizzare le risorse destinate alla decretazione in deroga fino al 50% delle risorse ad esse attribuite, per le concessione di ammortizzatori in deroga anche con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016, “purché consecutivi alla fruizione di precedenti interventi ordinari scaduti dopo tale data e purché i provvedimenti autorizzatori siano adottati entro e non oltre il 31 dicembre 2016”.

Le prestazioni di integrazione al reddito in costanza di rapporto di lavoro garantite dai Contratti di solidarietà di cui all’art. 5 della Legge n.236/93 sono da annoverare tra gli ammortizzatori sociali ordinari e, conseguentemente, le Regioni e le Province autonome possono decretare cassa integrazione in deroga per l’annualità 2017, in continuità con le prestazioni erogate dai sopradetti Contratti.

Al riguardo si sottolinea che, al fine di consentire la verifica del requisito della continuità, il datore di lavoro dovrà fornire all’Istituto un’apposita dichiarazione di responsabilità in ordine all’avvenuta fruizione delle prestazioni garantite dai Contratti di solidarietà di cui all’art. 5 della Legge n.236/93, con la specifica della data di fine intervento.

Conseguentemente, una volta acquisita tale dichiarazione e verificato il rispetto del disposto normativo, la sede territoriale che ha in carico l’autorizzazione della domanda provvederà a chiederne lo sblocco.

 

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