22 Settembre 2017

In caso di licenziamento per inidoneità illegittimo si applica la reintegra

di Redazione

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 21 luglio 2017, n. 18020, ha statuito che la tutela applicabile a seguito dell’accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimato per motivo oggettivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore è quella di cui all’articolo 18, comma 7, primo alinea, L. 300/1970, in cui è espressamente prevista la reintegrazione per il caso in cui si accerti il difetto di giustificazione del licenziamento senza attribuire al giudice alcuna discrezionalità.

 

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