17 Febbraio 2022

Il caso DHL fra abuso di dipendenza economica e manleve nei contratti di trasporto

di Evangelista Basile

Una sentenza rimasta in sordina quella del Tribunale delle imprese di Milano del 21 luglio 2020, ma che può avere degli incredibili riflessi su tutta la filiera della logistica.

Protagonista la famosa società di servizi di trasporto DHL, la quale ha citato in giudizio una propria appaltatrice, anzi un proprio vettore, per farne accertare la responsabilità per inadempimento delle obbligazioni di cui ai contratti di trasporto conclusi per l’Emilia Romagna. Nella medesima sede, DHL ha anche chiesto che venisse accertato il diritto a essere manlevata e rimborsata dall’appaltatrice in relazione agli esborsi dovuti alle domande (anche future) proposte nei propri confronti da alcuni sub-vettori della fornitrice (e dai rispettivi dipendenti).

Al di là delle questioni di dare/avere in relazione alle fatture emesse e ai servizi prestati fra le due società, che si sono risolte in sentenza per il tramite di compensazione, la pronuncia è interessante perché mette nero su bianco il meccanismo che si cela dietro la fiera della logistica, la quale vede pochi ed enormi player del settore appoggiarsi a un numero elevato di piccoli medi vettori, la cui vita imprenditoriale è legata con un doppio nodo – un cappio sostanzialmente – alla volontà della loro unica committente.

A detta dei giudici, infatti, il controllo esercitato da DHL sulla società vettore configura inequivocabilmente un abuso di dipendenza economica, posto che DHL controllava l’acquisto e la manutenzione dei mezzi utilizzati dal vettore, il lavoro dei dipendenti e dei collaboratori dell’appaltatrice, i quali possedevano badge e divise a marchio DHL, le attività di carico e consegna, le modalità di fatturazione e imponeva una clausola di non concorrenza, che, di fatto, non permette al vettore di poter continuare la propria attività imprenditoriale in caso di recesso dal contratto con la committente.

Tale situazione è definita dai giudici “totalitaria” e, dunque, in contrasto con i principi di buona fede e correttezza nella previsione (ed esercizio) di clausole, quali quella relativa al preavviso in caso di recesso, di fatto imposte unilateralmente dalla committente, nella posizione (economica) di poter fare il bello e il cattivo tempo del contratto.

La faccenda ha, poi, un ulteriore risvolto di interesse, dal momento che ha riconosciuto come non dovute dall’appaltatrice tutte le retribuzioni richieste dai dipendenti dei sub-vettori direttamente a DHL e da questa corrisposte ai lavoratori per porre fine a una lunga serie di scioperi che avrebbero di fatto paralizzato l’attività della società. Secondo la sentenza, infatti, l’articolo 83-bis, D.L. 112/2008, prevede, quale presupposto dell’obbligazione solidale del vettore e del committente di pagamento delle retribuzioni dei lavoratori del sub-vettore, la circostanza di aver affidato il servizio di trasporto a chi non fosse in regola con i pagamenti previdenziali/contributivi e non fosse in possesso del Durc: nel caso di specie, così non era, poiché i lavoratori non erano stati retribuiti, in quanto, a sua volta, l’appaltatrice non aveva pagato la loro datrice di lavoro e DHL aveva proceduto al pagamento mossa “esclusivamente da contingenti interessi imprenditoriali” propri, senza esserne obbligata.

Insomma, scoperchiato il vaso di Pandora della logistica, resta da capire come si muoveranno le grandi realtà del settore per porre fine a questa lunga e costosissima serie di contenziosi che le vedono protagoniste in numerose sezioni dei Tribunali d’Italia, fra appalti illegittimi, risarcimenti del danno e accuse di caporalato.

Dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro, potrebbe magari accadere che alcuni player facciano un passo indietro rispetto al fenomeno delle esternalizzazioni e internalizzino in tutto o in parte i servizi assegnati all’esterno. Dipenderà, come ovvio, dall’analisi dei costi/benefici. Se il rischio derivante da esternalizzazioni “a rischio” inizia a divenire alto e il vantaggio economico risicato (per esempio perché gli appaltatori applicano costi del personale non molto distanti da quelli del committente), allora non è escluso che si faccia un passo indietro. Ciò, però, significherà che questi grandi player dovranno attrezzarsi e tornare a essere specializzati nell’organizzazione dei servizi, riacquistando quello specifico know how che, di fatto, hanno ormai delegato ad altri.

 

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