Calcolo dell’acconto Irpef 2025: le indicazioni del Mef
di Mario Cassaro Scarica in PDF
Il Mef, con il comunicato stampa n. 32 del 25 marzo 2025, ha fornito utili chiarimenti ai fini del calcolo dell’acconto Irpef 2025, in considerazione delle modifiche alla disciplina introdotte dall’articolo 1, comma 4, D.Lgs. 216/2023.
Le precisazioni sono pervenute dopo i rilievi mossi da alcuni Caf e sindacati, che hanno rilevato il rischio di un appesantimento del carico fiscale potenzialmente gravante sui lavoratori dipendenti, che si troverebbero a dover versare l’acconto Irpef per l’anno 2025, maggiorato di 2 punti percentuali, anche in assenza di redditi ulteriore rispetto a quelli già incisi dalla ritenuta d’acconto.
Il maggior carico fiscale sarebbe la conseguenza dell’applicazione del citato articolo 1, che ha ridotto le aliquote e gli scaglioni di reddito da 4 a 3, prevedendo l’aliquota Irpef del 23% anziché quella del 25% per la fascia di reddito compreso tra 15.000 e 28.000 euro e l’innalzamento della detrazione di lavoro dipendente da 1.880 euro a 1.955 euro; inoltre, la norma ha previsto che le novità non si applicano ai fini della determinazione degli acconti per gli anni 2024 e 2025. Di fatto, gli scaglioni e le detrazioni Irpef inizialmente previste in via temporanea per il solo anno d’imposta 2024 sono stati resi strutturali dall’articolo 1, comma 2, L. 207/2024, quindi a regime dal 2025, determinando così la discrasia evidenziata.
Con il richiamato comunicato stampa, il Ministero ha anticipato l’arrivo di un provvedimento correttivo secondo il quale l’articolo 1, comma 4, D.Lgs. 216/2023, dev’essere interpretato nel senso che l’acconto Irpef per l’anno 2025 si calcola applicando le aliquote valide per l’anno d’imposta 2023, solo nel caso in cui la differenza tra l’imposta per l’anno 2024 e le detrazioni, i crediti d’imposta e le ritenute d’acconto, calcolate secondo i criteri previsti per l’anno d’imposta 2024, risulti di ammontare superiore a 51,65 euro.
Nel Comunicato il Mef ha chiarito che la disposizione in esame mirava a sterilizzare gli effetti delle modifiche alla disciplina Irpef soltanto in relazione agli acconti dovuti dai soggetti la cui dichiarazione dei redditi evidenziava una differenza a debito, in quanto percettori di redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati a ritenuta d’acconto, senza l’intenzione di intervenire nei confronti di soggetti, come la maggioranza dei lavoratori dipendenti e pensionati, che, in mancanza di altri redditi, non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi. L’intervento normativo correttivo sarà realizzato in tempo utile per evitare ai contribuenti aggravi in termini di dichiarazione e di versamento.