29 Marzo 2023

Buono carburante esente fino a 200 euro? Solo per il Fisco ma non per l’Inps

di Cristian Valsiglio Scarica in PDF

L’articolo 1, D.L. 5/2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 11/2023) prevede la prosecuzione dell’agevolazione dei buoni carburanti concessi dal datore di lavoro ai propri dipendenti fino al 31 dicembre 2023. Ma attenzione, la L. 23/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 63/2023, ha convertito in legge il predetto Decreto apportando la seguente sostanziale modifica: l’esonero di 200 euro dei buoni carburante ha validità solo fiscale e non contributiva.

 

La modifica in fase di legge di conversione

Il comma 1, articolo 1, D.L. 5/2023, così come convertito dalla L. 23/2023, prevede ora che:

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, periodo 3, Tuir, di cui al D.P.R. 917/1986, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dall’1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a 200 euro per lavoratore. L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi”.

 

Gli impatti operativi

Anche per l’anno 2023 è riproposta l’agevolazione a favore dei buoni carburante; allo stato attuale, il limite di esenzione dei fringe benefit previsto eccezionalmente nella misura di 3.000 euro per l’anno 2022 non è invece stato prorogato. Tale limite di esenzione è, infatti, fermo a 258,23 euro. In fase di conversione del Decreto è stata specificatamente indicato che:

L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi”.

Si è di fronte a un disallineamento previsto ex lege al principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e contributive così come disposto dall’articolo 6, D.Lgs. 314/1997. Infatti, se sotto l’aspetto fiscale sarà possibile concedere fringe benefit per un importo complessivo massimo di 458,23 euro: 258,23 euro per tutti i fringe benefit e 200 euro per i buoni carburante; sotto l’aspetto contributivo sarà in vigore il solo limite di 258,23 euro. La norma agevolativa di carattere fiscale, rispetto a quella proposta nel 2022, è stata in parte riscritta, motivo per il quale le indicazioni dell’Agenzia delle entrate presenti nella circolare n. 27/E/2022, potranno essere solo parzialmente applicate. Per questioni operative di dettaglio sarà opportuno attendere le nuove istruzioni dell’Amministrazione finanziaria. Detto ciò, sotto l’aspetto fiscale potranno sfruttare l’agevolazione i soli lavoratori dipendenti dei datori di lavoro del settore privato. Sono escluse le P.A. di cui all’articolo 1, D.Lgs. 165/2001. Il beneficio, sotto l’aspetto oggettivo, potrà essere fruito tramite buoni benzina: ossia, erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina, gasolio, GPL e metano). Potrà essere altresì agevolabile l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici.

Come indicato dalla disposizione valida per l’anno 2023, resta fermo quanto previsto dal periodo 3, comma 3, articolo 51, Tuir: pertanto, al superamento delle singole e autonome soglie si ritiene che l’intero importo dei benefit dovrà essere tassato. È utile, inoltre, ricordare che l’agevolazione non determina un diritto del lavoratore; sarà il datore di lavoro che valuterà se applicare la norma agevolativa concedendo i buoni ai propri dipendenti. L’imponibilità contributiva e il relativo costo del lavoro posto a carico delle aziende probabilmente limiteranno le azioni di welfare aziendale di questo tipo.

 

Decorrenza della legge di conversione e imponibilità contributiva

Come previsto dall’articolo 1, comma 2, L. 23/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 63/2023:

la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”, ossia il 16 marzo 2023. È necessario comprendere se la conversione, per ciò che riguarda l’impatto contributivo dei buoni carburante ha validità dal 1° gennaio, ovvero, dal 16 marzo 2023. Gli effetti operativi e di costo del lavoro possono essere rilevanti a seconda dell’interpretazione che sarà fornita dagli enti competenti. Ai nostri fini è utile ragionare sulle regole costituzionali in tema di conversione dei D.L.. Il primo aspetto da evidenziare è che ai sensi del comma 3, articolo 77, Costituzione: “i decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione”.

Nella dottrina costituzionalista è pacifico, che con legge di conversione sia possibile emendare il testo del D.L.: situazione quest’ultima abbastanza ricorrente nella pratica.

Gli emendamenti si distinguono in:

  • soppressivi;
  • sostitutivi;
  • modificativi;
  • interpretativi;
  • aggiuntivi.

L’efficacia nel tempo della disposizione deve essere analizzata considerando proprio la natura dell’emendamento. Mentre agli emendamenti di tipo soppressivo e interpretativo viene generalmente riconosciuta efficacia ex tunc (ossia dall’entrata in vigore del decreto); agli emendamenti di tipo sostitutivo, modificativo e aggiuntivo è riconosciuta l’efficacia ex nunc (dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) anche in virtù di quanto disposto dall’articolo 15, comma 5, L. 400/1988 (“Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della presidenza del consiglio dei ministri”), il quale prevede che: “le modifiche eventualmente apportate al D.L. in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest’ultima non disponga diversamente”.

Considerando l’emendamento che ha aggiunto la locuzione secondo la quale: “l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi” sia, per l’appunto, di tipo “aggiuntivo”, si dovrebbe ritenere che l’efficacia della nuova disposizione sia valida solo per i buoni carburante concessi dal 16 marzo 2023. In attesa di conferma da parte degli enti competenti si potrebbe, pertanto, affermare che i buoni carburante concessi entro il 15 marzo 2023 siano da considerare esenti sotto l’aspetto fiscale e contributivo nel limite di 200 euro.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.

 

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